Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (CCII)
Giovanni Simone
Laila Burgio
23 Ottobre 2024
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) è una delle novità del codice della crisi e su di esso è intervenuto, da ultimo, anche il Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024) con l’introduzione della transazione fiscale e previdenziale.
Inquadramento
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, noto anche come “PRO”, è una delle novità introdotte dal d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. («Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza» - c.c.i.i.) e disciplinato dagli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater del c.c.i.i.
Nello specifico, trattasi di uno strumento che facilita la risoluzione della crisi d'impresa, offrendo al debitore una via più rapida e meno conflittuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e consistente nella predisposizione di un piano di ristrutturazione che si prefigge l'obiettivo di raggiungere un accordo con i creditori e, al contempo, di evitare la liquidazione giudiziale. È necessaria sia l'approvazione del piano da parte dei creditori, sia l'omologazione da parte del Tribunale competente, che gli conferisce efficacia vincolante, permettendo di superare la crisi senza interrompere l'attività aziendale e, anzi, garantendone la sua continuità.
L'introduzione di questo ulteriore strumento di regolazione della crisi di impresa deriva dall'attuazione dell'art. 11, par. 1, della Direttiva UE n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio che richiede l'adozione nei diversi Stati Membri UE di un quadro di ristrutturazione che prescinda dalle regole distributive delle procedure concorsuali, ma che possa essere omologato solamente se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. Infatti, la novità apportata dall'istituto in commento si traduce, da un lato, nella deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. in sede di pagamento dei creditori e, dall'altro lato, nella maggiore rigidità nel determinare la maggioranza necessaria alla sua approvazione.
L'art. 11, par. 1, Direttiva Insolvency
La Direttiva UE n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Insolvency), emanata il 20 giugno 2019, ha ad oggetto «i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione».
Lo scopo è stato quello di uniformare negli Stati membri dell'Unione Europea la disciplina delle ristrutturazioni che permettano la continuità dell'impresa, sulla base di un piano economicamente sostenibile.
La suddetta Direttiva si è posta l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché quello di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento al fine di eliminare le differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e di insolvenza. L'ordinamento italiano ha recepito la Direttiva Insolvency con il d.lgs. n. 83/2022, che - a sua volta - ha modificato il d.lgs. n. 14/2019.
Le principali e più significative modifiche riguardano, tra gli altri, proprio gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con l'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (c.d. PRO) che presenta notevoli rinvii alla disciplina del concordato preventivo in continuità, seppur con rilevanti differenze sostanziali in punto di distribuzione del valore generato dal piano, in deroga alle disposizioni del codice civile sulla responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) e sul concorso dei creditori (art. 2741 c.c.) e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.
Deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. in sede di pagamento dei creditori
Gli artt. 2740 e 2741 c.c. sanciscono, rispettivamente, la responsabilità del debitore per le obbligazioni assunte con tutti i beni, sia quelli attuali che futuri e il principio di parità di trattamento tra i creditori, garantendo che le risorse disponibili vengano ripartite proporzionalmente ai crediti vantati.
Nella procedura di ristrutturazione, tuttavia, la legge prevede la possibilità di derogare a tali principi attraverso l'approvazione di un piano che preveda modalità di soddisfacimento differenti, derogando, quindi, alla normativa ordinaria. Questo significa che il piano di ristrutturazione possa prevedere un diverso ordine di pagamento dei creditori oppure che questi ultimi vengano soddisfatti parzialmente, purché approvato dai creditori e omologato dal Tribunale competente. La deroga, pur riducendo in termini di soddisfacimento la protezione offerta ai creditori, consente, invece, una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, mirando a garantire la sostenibilità del piano (che diviene, così, più sostenibile per l’imprenditore stesso, sia in senso economico che sociale) e a favorire la distribuzione dei benefici conseguibili dalla continuità dell'attività dell'impresa.
Absolute priority rule erelative priority rule
Più nello specifico, prima della riforma, la legge fallimentare prevedeva, nella maggior parte dei casi, il rispetto della regola della cosiddetta priorità assoluta (c.d. absolute priority rule), che imponeva il divieto di modificare l'ordine di prelazione stabilito dagli artt. 2740 e 2741 c.c. nella distribuzione dell'attivo.
Con il nuovo codice della crisi, invece, è stato definitivamente recepito il criterio della priorità relativa (c.d. relative priority rule).
Quest'ultima introdotta dal par. 1, lett. c), dell'art. 11 della suddetta Direttiva prevede quanto segue: «le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevono un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori». Il successivo paragrafo 2 dispone, altresì, «che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione».
Risulta evidente, dunque, l'intento del legislatore comunitario di semplificare le ristrutturazioni in modo da preservare la continuità aziendale ed evitare il default di imprese sane, ma in temporanea difficoltà finanziaria.
Un esempio di tale affrancamento dalla teoria relativa è dato dall'art.91 c.c.i.i. che tratta dei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, in cui possono essere previsti trattamenti differenziati per le diverse classi di creditori, sempre nel rispetto della proporzionalità e dell'equità.
Maggiore rigidità nella determinazione della maggioranza necessaria all'approvazione
Il controbilanciamento della deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. consiste in una maggiore rigidità nella determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione di tali piani di risanamento, con significative implicazioni per tutte le parti coinvolte.
Fino a prima dell'entrata in vigore della riforma, salvo limitate eccezioni, infatti, la maggioranza necessaria per l'approvazione del piano era relativamente flessibile, permettendo un certo margine di negoziazione tra le parti.
Oggi, invece, sono stati introdotti requisiti più rigidi per la determinazione della maggioranza necessaria all'approvazione del piano di ristrutturazione: le soglie di consenso sono aumentate, così come sono previsti criteri più severi per la validazione del piano da parte del Tribunale.
Il fine è quello di garantire una maggiore protezione per i creditori ed evitare che piani di ristrutturazione poco solidi o addirittura non sostenibili vengano approvati con il solo consenso di una percentuale non significativa.
Oggi, per ottenere l'omologazione del piano è, difatti, richiesto un consenso qualificato che preveda una maggioranza dei creditori rappresentanti una percentuale da ricomprendersi tra il 60% e il 75% o addirittura superiore del debito complessivo.
La proposta si intende approvata se in ciascuna classe dei creditori viene raggiunta, alternativamente, la maggioranza:
Ø dei crediti ammessi al voto; oppure, in difetto,
Ø dei 2/3 dei crediti dei creditori votanti, i quali devono essere titolari di almeno 1/2 dei crediti complessivi della classe.
I presupposti per l’accesso al c.d. PRO
Per accedere alla procedura di ristrutturazione soggetta a omologazione è necessario che siano rispettati alcuni requisiti fondamentali.
Innanzitutto, l’impresa deve trovarsi in uno stato di crisi o di imminente insolvenza, ovvero in una condizione di difficoltà economico-finanziaria tale da non poter soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sul punto, tuttavia, non è indispensabile che l’insolvenza sia già conclamata, ma è sufficiente che l’impresa preveda di non poter far fronte ai propri impegni futuri, ossia si trovi in una situazione di insolvenza prospettica.
Un altro presupposto è la presentazione di una propostadi ristrutturazione concreta e dettagliata del debito, che risulti fattibile dal punto di vista economico-finanziario e idonea a ripristinare l’equilibrio aziendale. Il piano, infatti, deve includere modalità specifiche per soddisfare i creditori e garantire la sostenibilità dell’impresa nel medio-lungo periodo.
È, inoltre, fondamentale che il piano coinvolga i creditori in modo equo e proporzionale, prevedendo diverse modalità di pagamento tra le varie categorie di creditori, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di convenienza economica rispetto ad una possibile liquidazione fallimentare.
Infine, il piano di ristrutturazione deve essere conforme alla legge vigente, rispettando i limiti previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza. Questo significa che il c.d. PRO non deve violare norme imperative, come, a titolo di esempio, quelle che tutelano i diritti non disponibili dei creditori o che garantiscono il regolare funzionamento del mercato, salvo le eccezioni di cui sopra.
Modalità di presentazione della domanda al c.d. PRO
La domanda per accedere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione viene presentata presso il Tribunale competente, ossia quello del luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale/principale.
La domanda deve contenere i motivi che hanno portato alla crisi, il contenuto del piano di ristrutturazione e le modalità attraverso le quali si prevede di superare la situazione di crisi/insolvenza.
Unitamente alla domanda è necessario fornire obbligatoriamente alcuni documenti, tra i quali, il bilancio aziendale aggiornato, la situazione patrimoniale dell’azienda richiedente, un elenco dettagliato dei creditori con la specificazione della natura dei debiti e delle relative scadenze, nonché una relazione redatta da un esperto indipendente che confermi la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano. Nell’ipotesi in cui siano stati raggiunti accordi preliminari con determinati creditori, anche questi devono essere debitamente allegati.
Una volta ricevuta la domanda e verificata la completezza della documentazione, il Giudice assegnatario del ruolo fissa un'udienza per esaminare la proposta e convocare i creditori.
In questa sede, i creditori hanno la possibilità di esprimere il loro parere e, quindi, di votare a favore o contro il piano di ristrutturazione della crisi proposto dal debitore. Se la maggioranza qualificata dei creditori ammessi al voto, generalmente il 50% + 1, approva il c.d. PRO, il Tribunale procede con la sua omologazione, rendendolo vincolante anche per i creditori che hanno espresso voto negativo.
L’omologazione, dunque, conferisce al piano un’efficacia esecutiva. Nel caso in cui il piano, invece, non venga approvato, l'impresa potrebbe dover ricorrere ad altre (alternative) soluzioni concorsuali, come vedremo infra.
Procedura di omologazione
La procedura di omologazione rappresenta un passaggio cruciale nelle operazioni di risanamento aziendale e ha inizio con la disamina da parte del Tribunale di tutta la documentazione depositata dall’impresa, al fine di verificarne l’attendibilità, nonché la regolarità formale e sostanziale.
Più nello specifico, il Tribunale competente, dapprima, controlla se il piano sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e se offre una prospettiva concreta di risanamento per l’impresa, per poi accertarsi che il piano garantisca il miglior trattamento possibile per i creditori rispetto alle altre possibili soluzioni e che i creditori dissenzienti non siano trattati in maniera ingiusta o discriminatoria.
Il Tribunale adito, dunque, è chiamato a verificare la solidità delle previsioni economiche contenute nel piano stesso e le modalità di soddisfo dei creditori e delle risorse che l'impresa prevede di utilizzare per far fronte ai suoi debiti.
Se il Giudice ritiene che il piano non sia realizzabile o che si basi su presupposti non realizzabili, può decidere autonomamente di non omologarlo. Se, viceversa, la verifica ha esito positivo, il Giudice stesso fissa un'udienza durante la quale i creditori sono convocati per discutere e votare sul piano di ristrutturazione.
Parallelismo con altri strumenti previsti dal c.c.i.i. per il risanamento dell'impresa: uno tra tutti, il concordato preventivo
Per quanto riguarda la valutazione della regolarità della proposta e, dunque, «l'ammissibilità della domanda del debitore al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione», il Tribunale verifica la ritualità della proposta e il rispetto delle condizioni di legalità.
Questa è la massima di cui al Decreto emesso dal Trib. Vicenza, 17 febbraio 2023, Pres. Est. Limitone, che rappresenta uno dei primi casi di applicazione della normativa introdotta in Italia nell'ambito del c.c.i.i. relativa al c.d. PRO.
Il Tribunale di Vicenza decidendo sull'ammissibilità di una domanda di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ha, dunque, richiamato gli effetti di assenza di spossessamento in capo al debitore, così come anche previsto per l'ulteriore strumento di risanamento dell'impresa, la composizione negoziata della crisi.
Una volta che il debitore è stato ammesso al c.d. PRO, l'impresa andrà gestita “nel prevalente interesse dei creditori” e il debitore conserva, indiscutibilmente, la gestione ordinaria e, sotto la propria responsabilità, compirà anche gli atti di straordinaria amministrazione, comunicando al Commissario giudiziale l'intenzione di compierli.
Qualora il Commissario dovesse rilevare un potenziale pregiudizio nei confronti dei creditori, dovrà segnalarlo all'organo amministrativo e/o all'organo di controllo (se presente).
Qualora, poi, il debitore, nonostante la segnalazione dovesse compiere comunque l'atto, allora il Commissario informerà il Tribunale, ai fini dell'eventuale revoca del Piano e/o dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Il c.d. PRO presenta la stessa struttura procedurale del Concordato Preventivo, in quanto prevede gli stessi atti: (i) piano-proposta-domanda, in uno con gli allegati di cui all'art. 39, commi 1 e 2 c.c.i.i., così come per l'iter successivo di (ii) ammissione-votazione e omologazione, ad eccezione delle regole di distribuzione (vedi deroga artt. 2740 e 2741 c.c., ut supra).
È poi sempre possibile la conversione dal c.d. PRO al Concordato Preventivo, sulla scorta del fatto che il presupposto soggettivo dei due strumenti è sovrapponibile.
La conversione, dunque, non si tradurrà in una mutatio libelli, bensì in una modifica di una domanda già presentata, con il presupposto che il c.d. PRO non sia stato approvato da tutte le classi o se un creditore abbia depositato le osservazioni di cui all'art. 107 c.c.i.i., prima della votazione, perché ritenuto il c.d. PRO non conveniente o, ancora, in ogni altro momento, anche in fase di omologa.
La normativa, di per sé scarna e disciplinata dai soli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater c.c.i.i., fa richiami, per rinvio diretto, agli artt. 44 c.c.i.i., sulla domanda con riserva, 28 c.c.i.i., sul giudizio di omologazione e sui rimedi contro l'omologazione degli artt. 51-52-53 c.c.i.i., 54-55 c.c.i.i., sulle misure cautelari e protettive.
Talune norme del c.c.i.i., a loro volta, menzionano, poi, esplicitamente il c.d. PRO: ad esempio l'art. 6, in punto di prededuzione al 75% del credito del professionista che assiste nel c.d. PRO; l'art. 166, comma 3, lett. e) in tema di esenzione da revocatoria concorsuale per gli atti compiuti in esecuzione del c.d. PRO.
Vantaggi
Tra i vantaggi, la caratteristica più marcata del c.d. PRO risiede nel fatto che con questo strumento il debitore può svincolarsi dal rispetto della par condicio creditorum, sino ad ora, vincolante per tutte le procedure concorsuali.
A far data dal deposito della domanda di omologazione, nessuna formalità è opponibile ai creditori e i creditori pignoratizi o ipotecari godono, in tema di interessi, dei benefici previsti dagli artt. 2788 e 2855 c.c.
Il debitore, con la domanda di accesso allo strumento (anche con riserva di deposito della documentazione), può chiedere con ricorso al Tribunale, in ipotesi di continuazione dell'attività aziendale, l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, comunque funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Analoga richiesta può essere contemplata dal piano, risultando autorizzata dal decreto di omologa.
Il c.d. PRO è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di accesso ed ha efficacia (salvo patto contrario) verso i soci illimitatamente responsabili.
I creditori conservano ogni diritto nei confronti di coobbligati, fidejussori e obbligati in via di regresso.
I vantaggi principali del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione includono la possibilità per l'impresa di evitare la liquidazione giudiziale e la tutela della continuità aziendale.
Criticità. Le novità del Correttivo-ter
Anche se risultano evidenti i vantaggi del c.d. PRO, tuttavia, il processo non risulta scevro da criticità.
La complessità nella preparazione del piano e l’incertezza riguardo all’approvazione da parte del Tribunale e dei creditori possono rappresentare limiti importanti. Inoltre, la necessità di soddisfare i requisiti di legge e le aspettative dei creditori può limitare la flessibilità nella strutturazione del piano.
Il vero punto debole è stato, invero, da poco superato.
Sino a pochi mesi fa, difatti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione non prevedeva la c.d. transazione fiscale, ossia l’istituto che permette al debitore contribuente di transigere con l’Amministrazione Finanziaria. Tale possibilità era vigente, invece, solo in ambito di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo (artt. 63 e 88 c.c.i.i.).
Al fine di evitare che il c.d. PRO scontasse l’impossibilità di transigere con l’Amministrazione finanziaria, è intervenuto il Correttivo-ter al codice della crisi (d.lgs. n. 136/2024), nel testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024 e pubblicato in G.U. il 27 settembre 2024 che introduce, appunto, con l’art. 17, comma 1, lett. a), la possibilità di transazione fiscale e previdenziale nel PRO, inserendola nel nuovo comma 1-bis dell'art. 64-bis del c.c.i.i.
La disciplina ricalca – sotto l'aspetto procedurale – quella prevista dall'art. 88 c.c.i.i. per il concordato preventivo, senza tuttavia alcuna modalità di cram down, da ritenersi incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesta l'unanimità delle classi.
Il correttivo elimina definitivamente il c.d. PRO a carattere liquidatorio
Il Correttivo-ter al codice della crisi, ut supra, mette chiarezza al dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, da un lato, proclamava la compatibilità del c.d. PRO all'opzione liquidatoria e, dall'altro lato, la negava.
In particolare, i Tribunali di Vicenza e di Roma, rispettivamente con Decreti del 17 febbraio 2023 (ut supra richiamato) e del 3 luglio 2024, a favore del carattere liquidatorio del c.d. PRO, sostenevano la tesi secondo cui le norme relative non impongono espressamente la continuità aziendale, in quanto il Codice della Crisi non impone chiaramente la continuità aziendale e fa rinvio diretto all'art. 84, comma 8, c.c.i.i., riguardante la liquidazione del patrimonio.
Il correttivo, fuga ogni dubbio, escludendo la possibilità di c.d. PRO liquidatori.
Nello specifico:
- è stato chiarito che il criterio di ammissione al vaglio dei Tribunali sarà la ritualità della proposta, ut supra, e non la fattibilità tipica del Concordato liquidatorio;
- è stato soppresso il richiamo alla nomina del liquidatore, di cui all'art. 84, comma 8, c.c.i.i.;
- fondando la transazione fiscale, meglio specificata nel paragrafo che precede, ex art. 64-bis, comma 1-bis, c.c.i.i., sul trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria, riservata nel Codice ai piani di continuità, mentre per quelli liquidatori si richiede la convenienza;
- è stato prevista la possibilità per il debitore di vendere l'azienda anche prima della procedura di omologazione da parte del Tribunale competente, ma solamente se risulta la funzionalità rispetto alla continuità aziendale.
Tali novità saranno applicabilità anche ai c.d. PRO già depositati e pendenti, in attesa di omologa.
Conclusioni
Il piano di ristrutturazione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenendo in considerazione tanto i vantaggi, quanto le criticità che esso comporta, ad oggi, risulta uno tra i principali strumenti per la gestione delle crisi aziendali in Italia.
Il c.d. PRO permette, infatti, alle imprese di affrontare le difficoltà finanziarie senza ricorrere immediatamente alla liquidazione dell’impresa, favorendo così la continuità aziendale e la protezione dei posti di lavoro. Tuttavia, non può non evidenziarsi la complessità di predisposizione del Piano, soprattutto per le piccole medie imprese che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel raggiungere la maggioranza richiesta, a causa di una frammentazione delle classi di creditori, con conseguente dilatazione dei tempi e aumento dei costi dei consulenti che potrebbero aggravare la situazione debitoria in capo all’imprenditore.
La possibilità di transazione fiscale e previdenziale nel c.d. PRO costituisce sicuramente un’opportunità ulteriore per il debitore di grande rilievo, per la falcidia dei debiti maturati, come dire, a 360 gradi.
Ad oggi, dunque, lo strumento appare completo con i capi saldi ben determinati, anche alla luce del recente Correttivo ter che fuga qualsiasi dubbio, ammettendo la transazione fiscale e escludendo definitivamente il carattere liquidatorio del c.d. PRO, in ragione della funzione dello strumento innovativo per la continuità aziendale, e introducendo una sorta di “risanamento liquidativo” o, quantomeno, un temperamento della primigenia univocità della continuità d’impresa quale unica soluzione per il fisiologico risanamento d’impresa.
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Sommario
L'art. 11, par. 1, Direttiva Insolvency
Maggiore rigidità nella determinazione della maggioranza necessaria all'approvazione
I presupposti per l’accesso al c.d. PRO
Modalità di presentazione della domanda al c.d. PRO
Parallelismo con altri strumenti previsti dal c.c.i.i. per il risanamento dell'impresa: uno tra tutti, il concordato preventivo