Notifica al domicilio del legale trasferito: quando la notifica non è nulla?

La Redazione
23 Ottobre 2024

Tizio notifica l’appello all’avvocato di controparte presso il suo studio, senza sapere che tale avvocato ha trasferito lo studio in un’altra via. Tuttavia, il vecchio studio è rimasto sede di un collaboratore dell’avvocato di controparte, facente parte del suo organico. La notifica è nulla?

Avverso la sentenza di primo grado, Tizio proponeva appello due giorni prima della scadenza del termine, con atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica allo studio dell'avv. Caio, procuratore costituito e domiciliatario della controparte, indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio come domicilio eletto e ubicato nella via X. In prima udienza, Tizio riferiva al giudice della restituzione del plico raccomandato contenente la copia dell'appello destinato a controparte, con l'annotazione «TRASFERITO» riportata sullo stesso, perché l’Avvocato risultava aver trasferito il proprio studio in altra via e chiedeva rimessione in termini, mentre controparte eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività, che veniva accolta dal giudice di secondo grado. Tizio presentava ricorso in Cassazione, facendo presente che lo studio precedente dell’avvocato rimasto la sede di un altro legale, collaboratore facente parte dell’organico dell’avvocato di controparte.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso perché, se è vero che la notificazione dell'atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore, ove quest'ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l'eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all'onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell'albo professionale, con conseguente inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, tale principio non trova applicazione nell'ipotesi in cui la notifica sia stata accettata da un collaboratore dell'avvocato destinatario della notifica presso il domicilio antecedente al trasferimento di quest'ultimo, atteso che, nella specie, il procedimento notificatorio si è atteggiato in modo diverso dall'ipotesi di mancata ricezione dell'atto nel domicilio da cui il difensore si è trasferito.

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