Concordato “in bianco”: l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti pregressi

La Redazione
23 Ottobre 2024

Il tribunale di Reggio Emilia ritiene che la disposizione che esclude la responsabilità dell’acquirente l’azienda (o suo ramo) per i relativi debiti precedenti al trasferimento sia applicabile anche in caso di deposito della domanda di concordato “in bianco” ex art. 44 c.c.i.i.

Alla domanda di accesso al concordato anche ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i. deve ritenersi applicabile l'art. 214, comma 3, c.c.i.i. – che esclude, nella liquidazione giudiziale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento – in ragione dell'art. 114 c.c.i.i. che richiama nei limiti della compatibilità le disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale. Tale interpretazione si giustifica sia in ragione del dettato letterale dell'art. 114, comma 4, c.c.i.i., che si riferisce genericamente al deposito della domanda di concordato, sia attraverso una interpretazione sistematica del sistema normativo: sarebbe, infatti, logicamente irrazionale, consentire espressamente, se ne sussistono i presupposti di urgenza, la vendita dell'azienda nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a, c.c.i.i. (art. 91, ultimo comma, c.c.i.i.) senza poi applicarvi le norme conseguenti dettate per rendere concretamente possibile tale possibilità.

Così ha deciso il tribunale di Reggio Emilia pronunciandosi nell'ambito di un ricorso “in bianco” ex art. 44 depositato da una società per azioni. La proponente, dopo aver ottenuto la concessione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a), c.c.i.i. aveva chiesto – ai sensi della medesima disposizione – una proroga, al fine di avviare le procedure competitive volte alla cessione di alcuni rami d'azienda. Ottenuta la proroga, la proponente chiedeva l'autorizzazione ex artt. 46, commi 1 e 2, e 91 c.c.i.i. all'instaurazione della procedura competitiva, a fronte di un'offerta irrevocabile proveniente da una società terza.

Il tribunale aveva rilevato, in primo luogo, come l'art. 91, ultimo comma, c.c.i.i. preveda che la disciplina ivi contenuta – relativa alle offerte concorrenti – si applichi, in quanto compatibile, anche nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a, c.c.i.i. Secondo il tribunale, quindi, nulla osta – purché sussistano i requisiti d'urgenza previsti dall'art. 46 c.c.i.i. – che venga avviata la procedura competitiva anche prima del deposito della domanda definitiva di concordato ed indipendentemente dall'esistenza o meno di un piano.

Preso atto dell'urgenza, anche nel miglior interesse dei creditori, di procedere alla cessione del ramo d'azienda prima del deposito della domanda di concordato, il tribunale ha ritenuto, per le ragioni già anticipate, l'applicabilità anche alla domanda di accesso al concordato in bianco dell'art. 214, comma 3, c.c.i.i. che esclude, nella liquidazione giudiziale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

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