Violazione delle trattative precontrattuali: può configurarsi una responsabilità extracontrattuale?

La Redazione
24 Ottobre 2024

Il giudice di secondo grado sottolinea come, nell’ambito della responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione dell’art. 1337 c.c., trovi applicazione il principio per cui tale responsabilità «costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative in tema di distribuzione dell’onere della prova».

Nell’ambito della violazione delle trattative precontrattuali, ravvisandosi una forma di responsabilità extracontrattuale, ne consegue che qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma in questione.

Nel caso specifico la Corte di merito esclude che gli odierni appellati Tizio e Caia (che avevano contattato Sempronio per la compravendita diversi mesi dopo l’avvio delle trattative nonostante costui, proprietario del magazzino da vendere, li avesse avvertiti della presenza di altri soggetti interessati a comprarlo) abbiano confidato senza colpa nella conclusione del contratto e che controparte abbia receduto dalle trattative in violazione dei canoni di correttezza e di buona fede. Non avendo pertanto adempiuto gli attori all’onere della prova su di loro incombente, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di risarcimento del danno da loro avanzata dev’essere rigettata, con riforma della sentenza impugnata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.