Crisi d'impresa
IlFallimentarista

L’AdE sulla possibilità di emettere nota di variazione IVA a fronte di rinuncia unilaterale al credito verso un fallimento

La Redazione
28 Ottobre 2024

L’Ade risponde ad una istanza d’interpello con la quale si chiedeva se fosse possibile emettere nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia al credito vantato nei confronti del fallimento (aperto prima del 26 maggio 2021).

La società [Alfa] riferisce, nel quesito, di vantare «un credito di importo pari ad Euro [...] di cui Euro [...] a titolo di IVA, nei confronti del Fallimento [Beta] (...). Poiché si tratta di un credito senza alcuna possibilità di recupero, (...) intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura». L'istante chiede, dunque, se sia possibile «emettere nota di variazione IVA, (...) anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia al credito vantato nei confronti del Fallimento».

L'AdE prende le mosse dal dispositivo dei commi 2 e seguenti dell'art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), come da ultimo modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. Viene altresì premesso che le disposizioni del comma 3-bis lett. a) – ai sensi del quale la variazione dell'imponibile e dell'imposta può essere operata dalla data di apertura della procedura concorsuale (che varia a seconda del tipo di procedura) – si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso e che, dunque, con riferimento alle procedure avviate prima di tale data (come nel caso di cui al quesito), l'emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell'art. 26, che richiede di attendere la conclusione infruttuosa delle medesime procedure.

Di seguito quanto affermato dall'AdE:

«La ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante intende esercitare nei confronti del “Fallimento[Beta]” non può essere ''assimilata'' ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA; nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile. In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva»

Si segnala che l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con questa risposta va nella direzione diametralmente opposta a quello della Corte di cassazione (Cass., sez. trib., 19 dicembre 2023, n. 35518).

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