Avviso di entrata in funzione della banca dati per le locazioni brevi e turistiche e del portale per l’assegnazione del CIN
28 Ottobre 2024
Introduzione. Il quadro normativo Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, l'avviso di entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Ecco il testo dell'avviso. “A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso entra in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (di seguito BDSR) come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58. Attraverso il portale telematico BDSR del Ministero del turismo, accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it, è possibile richiedere il CIN - Codice Identificativo Nazionale, previsto ai sensi dell'art. 13-ter d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191. I titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR: - Accesso tramite identità digitale; - Presentazione in via telematica dell'istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 13-ter del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145; - Integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformità all'allegato B del decreto del Ministro del turismo n. 16726 del 6 giugno 2024; - Comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti. Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l'utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN. Le disposizioni di cui all'art. 13-ter d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. In particolare, l'acquisizione del CIN è obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero del turismo”. Con la pubblicazione dell'avviso, è iniziato il decorso del termine di 60 giorni fissato dal comma 15 dell'art. 13-ter d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo. Le FAQ del Ministero del turismo Al fine di chiarire le regole concernenti il CIN, il Ministero del turismo ha presentato anche - così come indicato nell'avviso - una serie di FAQ organizzate e divise per argomenti. Ne sintetizziamo qui di seguito il contenuto. A proposito delle questioni circa l'“obbligatorietà del CIN”, le FAQ hanno precisato che:
Quanto al quesito circa “la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN”, viene chiarito che “gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all'art. 13-ter d.l. n. 145/2023 sono applicabili dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione, sull'intero territorio nazionale, della piattaforma per l'assegnazione del CIN”. In risposta al quesito circa la necessità di richiesta del CIN ove si possieda già un codice identificativo regionale o provinciale, viene precisato che “l'obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni” nemmeno nel caso in cui si sia soggetti “all'obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale”; “infatti, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono […] valide”. Riguardo, poi, alle “modalità di ottenimento del CIN”, viene precisato che il CIN può essere richiesto tramite la BDSR (Banca dati nazionale strutture ricettive), accedendo all'apposita piattaforma: controllati i dati relativi alla struttura o locazione di pertinenza, gli interessati potranno procedere con l'istanza. A proposito delle questioni circa i “termini per richiedere il CIN”, viene precisato che:“i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (art. 13-ter d.l. n. 145/2023), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale”: con la precisazione che se si è già “ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell'applicazione delle disposizioni sul CIN” vi sono “ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi […] complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso”, decorsi i quali possono trovare applicare le sanzioni previste. Al quesito circa il termine entro cui deve essere richiesto il CIN nelle Regioni in cui non fosse previsto un codice regionale o provinciale, viene risposto che “l'obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre […] dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della […] Regione non prevede l'attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale” deve richiedersi il CIN il prima possibile considerato che dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN scattano le sanzioni per il caso in cui venga esercitata attività senza il CIN o questo non sia esposto all'esterno dello stabile ed in tutti gli annunci; Viene precisato, poi, che anche nel caso in cui nella Regione sia previsto un codice identificativo regionale/provinciale ma non per la specifica tipologia della struttura, poiché l'obbligo del possesso e dell'esposizione del CIN sorge 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR, il CIN deve essere richiesto il prima possibile, essendo applicabili dalla data anzidetta le sanzioni previste. Infine, in tema di “dispositivi e requisiti di sicurezza”, viene precisato quanto segue: Ricordato che “ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell'immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile previsti dal d.l. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad esempio, fornitura di biancheria, pulizia locali)”, viene chiarito che i requisiti di sicurezza previsti dal comma 7 dell'art. 13-ter d.l. n. 145/2023 devono essere posseduti da tutte “le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del d.l. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l'attività sia stata avviata prima dell'effettiva applicazione dell'art. 13-ter d.l. n. 145/2023”: pertanto, “tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge”, con l'avvertenza ulteriore che “le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell'art. 1, comma 595, l. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”. Al quesito circa gli immobili che “devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio”, viene risposto che devono essere dotate di tali dispositivi “tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche … gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l'attività è stata avviata prima della data di applicazione dell'art. 13 d.l. n. 145/2023”, mentre sono “esonerati dall'obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio”. Quanto alle caratteristiche dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, è detto che “la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: […] i dispositivi […] devono essere dotati della funzione di segnalazione dell'allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo”; Quanto, infine, alle caratteristiche degli estintori, si precisa che “gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili”, “in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo” e che “deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano”; essi “devono avere capacità estinguente minima” e “carica minima” non inferiori a quanto indicato nel d.m. 3 settembre 2021 e “devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d'uso e manutenzione”. Alcune osservazioni Il contenuto dell'avviso e delle FAQ ora ricordate consente la formulazione di alcune osservazioni. La prima notazione da farsi concerne la considerazione unitaria dell'ipotesi della locazione breve e della locazione turistica e la mancata distinzione tra le due figure. L'avviso pubblicato e le FAQ sopra ricordate - ponendosi peraltro in questo senso in linea con quanto aveva disposto il d.l. n. 145/2023 - sembrano considerare le due figure come se si trattasse un'ipotesi unica (anche se per la verità nella FAQ 1.1. vengono indicati distintamente i locatori di immobili destinati a locazione turistica ed i locatori di immobili destinati alla locazione breve). Da ricordare, invece, che le due figure sono distinte atteso che:
E' evidente la disomogeneità tra le due figure: la natura dell'una e dell'altra ipotesi è individuata in base a criteri del tutto diversi - il criterio basato sulla durata del rapporto e sulla natura dei soggetti contraenti nel caso delle locazioni brevi ed il criterio basato sulla finalità del contratto nel caso delle locazioni turistiche - sì che possono aversi locazioni brevi che non sono affatto locazioni turistiche e possono aversi locazioni turistiche che non sono affatto locazioni brevi. Da notare, poi, come nelle stesse premesse dell'avviso si incorra in errore sempre con riguardo alla distinzione tra locazione breve e locazione turistica. Si afferma infatti che “entra in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (di seguito BDSR) come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019 n. 58”, il che non è esatto perché l'art. 13-bis d.l. n. 34/2019 aveva previsto l'introduzione del codice identificativo solo per gli “immobili destinati alle locazioni brevi”, mentre nulla tale norma aveva previsto per le locazioni turistiche. È stato solo con le disposizioni del d.l. n. 145/2023 che la previsione del codice identificativo è stata estesa alle locazioni turistiche. Si noti, del resto, che nella prospettiva dell'acquisizione - a mezzo della banca dati - degli elementi di conoscenza circa il fenomeno delle locazioni di durata breve non è chiaro che senso abbia la raccolta anche dei dati propri delle locazioni turistiche (che sono locazioni che - come si è detto - potrebbero avere durata anche assai lunga, addirittura di molti anni). Né si vede come possa considerarsi analogo ad una struttura ricettiva (quale l'albergo) un immobile che sia destinato ad essere condotto in locazione per più anni con locazione turistica. Anche le FAQ proposte dal Ministero incorrono nella confusione anzidetta: si noti, per esempio, che riguardo alle locazioni interessate si afferma che “ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell'immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile previsti dal d.l. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad esempio, fornitura di biancheria, pulizia locali)”: descrizione che, in realtà, viene dettata dalla norma citata solamente per le locazioni brevi e non anche per le locazioni turistiche. Il secondo rilievo relativo all'iniziativa in esame riguarda il concetto di “destinazione” dell'immobile. L'impostazione della disciplina basata sul concetto della “destinazione” dell'immobile all'una o all'altra tipologia di locazione era già propria della disposizione che aveva introdotto il “codice identificativo”: l'art. 13-bis del d.l. “crescita”, nel prevedere l'istituzione di “un codice alfanumerico di seguito denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi dell'utenza”, parlava espressamente di immobili “destinati” alla locazione breve. L'impostazione era stata, poi, seguita dal d.l. n. 145/2023 ed è seguita ora anche dall'avviso e dalle FAQ che si sono oggi introdotte. Come abbiamo già osservato in altre occasioni, però, è dubbio che sia corretto il ricorso alla definizione degli immobili come “destinati” alla locazione breve o alla locazione turistica. Si consideri, infatti, che la decisione circa il genere di locazione da stipularsi spesso non viene assunta in anticipo, ma deriva dalle scelte che l'interessato opera di volta in volta in relazione alle trattative ed alle esigenze dei singoli conduttori. Ne consegue che, di norma, non si prospetta mai - sul piano concreto - la destinazione a priori di un immobile alla (sola) locazione breve. Tutt'al più potrebbe parlarsi di immobili che siano “destinati” alla locazione (vi è da dire però che anche questa condizione in molti casi non sembra che possa configurarsi a priori non potendosi riconoscere in tutti i casi in cui un immobile che il proprietario utilizzasse di solito in via diretta venisse in qualche momento e per un certo periodo di tempo - alla luce di eventi ed interessi nuovi e non prevedibili in anticipo - utilizzato per la locazione a terzi: sembra evidente che in questi casi non sarebbe corretto definire quell'immobile come “destinato” a priori alla locazione), ma la decisione circa la natura - breve o non breve - della locazione in molti casi non è assunta - e non è nemmeno possibile che sia assunta - in anticipo dal proprietario. Altro rilievo riguarda ciò che viene affermato dall'avviso circa la banca dati. Viene affermato nel testo in esame che l'introduzione della banca dati è stata prevista dal d.l. n. 145/2023. Vi è da dire, però, che il d.l. indicato non aveva dettato regole per l'introduzione della banca dati: questa era stata prevista, invece, dal d.l. n. 34/2019 ma con riguardo alle sole locazioni brevi (il decreto ora menzionato aveva riguardo appunto solo alle locazioni brevi). Di contro, il d.l. n. 145/2023 - che ha introdotto, come si è detto, una disciplina da applicarsi sia alle locazioni sia alle locazioni turistiche - non conteneva alcuna disposizione diretta a disciplinare la banca dati. Questo decreto si limitava a richiamare - ai fini della fissazione del momento in cui le disposizioni da esso introdotte avrebbero iniziato ad essere operative - il momento in cui sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso che avrebbe avuto ad oggetto anche la banca dati, ma non chiariva in che cosa sarebbe consistita la banca dati (che restava così limitata da quell'unica disposizione che la aveva prevista, il decreto del 2019, alle sole locazioni brevi). E proprio il mancato coordinamento delle disposizioni anzidette e la conseguente lacuna normativa in tema di banca dati aveva consentito di ipotizzare che l'inizio dell'operatività delle disposizioni in tema di CIN (per le quali il d.l. n. 145/2023 rinviava al momento dell'introduzione della banca dati) fosse rinviato ad un momento futuro indeterminato! L'odierno avviso - dunque - non ha tenuto conto dei problemi ora segnalati ed ha considerato la banca dati la cui introduzione era stata prevista per le sole locazioni brevi come relativa anche alle locazioni turistiche. Dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dalle FAQ del Ministero emergono anche le difficoltà derivanti dal rapporto tra il CIN nazionale ed i CIN regionali o provinciali. Al proposito, nelle FAQ anzidette viene precisato che “l'obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni” e si afferma che pertanto “se sei soggetto all'obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici”. Ciò dal momento che “le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide”. E' evidente la macchinosità e la complessità della situazione che viene così ad aversi: il fatto che debbano essere indicati ed esposti (tanto negli avvisi e nelle comunicazioni relative alle locazioni degli immobili quanto all'esterno degli edifici nei quali sono posti gli immobili, così come prevede il comma 6 dell'art. 13-bis d.l. n. 145/2023) i dati relativi a più codici identificativi per il medesimo immobile appare irragionevole e penalizzante per gli interessati (tanto più che il mancato rispetto delle disposizioni in materia espone gli interessati a più sanzioni distinte). Da notare peraltro che tale situazione sembra porsi in conflitto con quanto era previsto dal comma 2 dell'art. 13-bis del d.l. n. 145/2023 citato, che aveva disposto che nel caso in cui le Regioni (o i Comuni) avessero già attribuito un codice identificativo agli immobili, questo dovesse essere automaticamente “ricodificato” quale codice identificativo nazionale, evitandosi così la coesistenza di due codici distinti. Proprio questa previsione era stata considerata razionale ed apprezzabile, appunto, perché diretta a conferire unitarietà alla materia ed a semplificare le cose superando le difficoltà derivanti dalla circostanza che in molti casi potesse non esservi coincidenza tra l'àmbito di applicazione delle diverse disposizioni e che i requisiti da queste prescritti potessero non coincidere e comunque dal fatto che - come detto - il codice identificativo introdotto dal “decreto crescita” concerneva gli immobili destinati alle locazioni brevi, mentre molti codici regionali concernevano le locazioni turistiche. Era parso che la norma del decreto del 2023 fosse diretta appunto a porre rimedio a tali incongruenze venendosi ad avere con la “ricodificazione” dei codici regionali (provinciali e comunali) per ogni immobile un unico codice identificativo. Le disposizioni ora emanate sembrano, invece, andare in una direzione diversa. Un profilo delicato della materia è quello che riguarda l'ipotesi della locazione delle porzioni di alloggio. Va ricordato al proposito che il d.l. n. 145/2023 ha fatto richiamo anche all'ipotesi della locazione di porzione di unità immobiliare, ipotesi che soprattutto nel caso delle locazioni turistiche si presenta in concreto con una certa frequenza: si tratta nella sostanza del caso della locazione di una o più stanze di un appartamento che venisse abitato anche dal locatore o da altri soggetti. Da ricordare che l'ipotesi della locazione della porzione di unità immobiliare è stata presa in considerazione anche dal d.m. 16 gennaio 2017 in tema di locazioni abitative agevolate, transitorie e per studenti. L'ipotesi è oramai recepita dalla prassi e dalle norme: ad essa devono applicarsi tutte le regole che concernono la locazione dell'intera unità immobiliare da cui la locazione della porzione non si differenzia in alcun modo. Considerato che, anche per questa ipotesi, deve valere la disposizione che impone l'obbligo di esposizione all'esterno dello stabile del CIN, che nel caso sembra debba ritenersi che sarà costituito da più codici relativi alle diverse stanze che fossero oggetto della locazione, va notato - ed è osservazione che abbiamo già formulato in altra occasione nell'esaminare le disposizioni del d.l. n. 145/2023 - che vi è da chiedersi quali debbano essere le modalità corrette da seguire nel caso in cui un proprietario intenda locare l'alloggio con modalità alternative e differenti: condizione questa che si può presentare nel caso in cui il proprietario, a seconda delle richieste che ricevesse, decidesse di locare l'intero appartamento o una o più porzioni di questo. Vi è da chiedersi se in questo caso debbano essere acquisiti più distinti CIN per l'appartamento e per le singole stanze e se tutti tali CIN debbano essere esposti secondo le modalità prescritte dalla norma. Le disposizioni che stiamo esaminando non danno risposta al quesito. Da notare che restano aperti i quesiti che si pongono a proposito dei rapporti sul piano del condominio relativamente all'applicazione delle disposizioni relative al CIN, quesiti ai quali dovrà essere data risposta quanto prima considerato che l'applicazione concreta delle disposizioni delle quali stiamo discorrendo è a questo punto imminente. Innanzitutto, vanno considerate le questioni che si prospettano sul piano dei rapporti in àmbito condominiale quanto all'obbligo di esposizione del CIN all'esterno dello stabile. Si noti che, nel fissare la regola anzidetta, il d.l. n. 145/2023 richiede che sia assicurato “il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici” mentre nulla dice circa gli aspetti - e gli eventuali divieti o vincoli - di carattere condominiale. Come abbiamo avuto occasione di osservare esaminando il contenuto delle disposizioni del d.l. n. 145/2023, nella maggior parte dei casi dovrà farsi ricorso al principio (principio di fondo della disciplina della comunione e del condominio) per cui ogni comproprietario (e dunque ogni condomino) ha il diritto di fare l'uso più pieno e più intenso del bene comune (art. 1102 c.c.). Per la giurisprudenza infatti “l'apposizione di targhe e tende nel prospetto dell'edificio condominiale costituisce espressione del diritto di comproprietà dei condòmini su detta parte comune, corrispondendo alla normale destinazione di essa, e pertanto non può essere assoggettata a divieto o subordinata al consenso dell'amministratore condominiale” (Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2003, n. 12298). Ciò potrebbe fare ritenere che il diritto di collocare sul muro esterno dello stabile condominiale la targa o il cartello che indichi il codice identificativo dell'appartamento o della porzione di appartamento avente la destinazione che stiamo considerando di norma debba riconoscersi ad ogni condomino: ciò quantomeno in tutti i casi in cui il regolamento del condominio (che peraltro in questo caso dovrebbe avere natura di regolamento contrattuale) non contenga una disposizione che vieti un tale uso del muro comune. Vi è da chiedersi se in questi casi possa essere invocata, per evitare l'applicazione della sanzione prevista per l'omissione dell'esposizione del CIN, l'impossibilità derivante dal divieto stabilito dal regolamento di condominio. Da aggiungere che una possibile soluzione per i problemi cui si è fatto cenno potrebbe forse consistere nell'inserimento dell'indicazione del CIN nella pulsantiera condominiale esterna dei campanelli nella quale pertanto, in luogo del nominativo del condomino o dell'inquilino che occupasse l'appartamento, fosse inserita l'indicazione del CIN: in questo modo, verrebbe dato adempimento all'obbligo imposto ai proprietari di esporre all'esterno dell'edificio l'indicazione del CIN. Una tale soluzione operativa sarebbe però difficilmente praticabile nel caso in cui i codici identificativi da esporre fossero più d'uno (il che si verificherebbe nel caso in cui oltre al CIN dovesse essere esposto anche l'eventuale codice regionale, provinciale o comunale) ed anche nel caso in cui alla locazione breve o turistica fossero destinate più stanze facenti parte del medesimo appartamento, ove si ritenesse che ciascuna stanza dovesse essere dotata di uno (o anche più) codici identificativi. Altro profilo che concerne i rapporti condominiali è quello relativo all'esecuzione degli interventi all'interno delle unità immobiliari. Come si è visto, viene disposto che nelle unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica debbano essere installati dispositivi ed apparecchiature specifici. In particolare, è previsto che in tutte le unità immobiliari debbano essere installati “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti” (oltre che “estintori portatili a norma di legge”). E' previsto, inoltre, che “le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell'art. 1, comma 595, l. n. 178/2020) devono […] essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”. Quanto così previsto può implicare l'esecuzione di opere all'interno delle unità immobiliari. Ne deriva che, in tutti i casi in cui debba procedersi all'esecuzione di opere, dovrà trovare applicazione la previsione dell'art. 1122 c.c. che comporta che il condomino interessato non possa eseguire le opere che possano recare danno alle parti comuni o determinare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso, dovrà trovare applicazione la regola (fissata dal comma 2 dell'articolo ricordato) per cui delle opere da eseguire il condomino interessato dovrà dare “preventiva notizia all'amministratore”, che ne riferirà all'assemblea affinché i condòmini siano informati della cosa e possano adottare al riguardo le decisioni opportune. In conclusione Le osservazioni fino ad ora formulate ci consentono di notare in via conclusiva che:
Riferimenti Mandolesi, Affitti brevi, sicurezza d’obbligo, in Italia Oggi, 4 settembre 2024; Scalettaris, La norma del “decreto anticipi” dedicata alle locazioni turistiche ed alle locazioni brevi, in IUS Condominioelocazione, 5 febbraio 2024. |