Responsabilità dei sindaci supplenti e prorogatio del collegio sindacale

La Redazione
29 Ottobre 2024

Il Tribunale di Catanzaro, in una vicenda relativa ad un'azione di responsabilità esperita nei confronti di sindaci e amministratori di una s.p.a. fallita, afferma alcuni principi in tema di decadenza di un componente del collegio sindacale, ribadendo che è necessario un formale accertamento, anche ai fini di opponibilità ai terzi e di esclusione della responsabilità.

In tema di successione dei sindaci nell'organo di controllo delle società di capitali, il sindaco supplente, succeduto per decesso al sindaco effettivo, rimane in carica sino alla nomina del nuovo sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2401 c.c.: opera il fenomeno della prorogatio, per cui il collegio sindacale rimane nelle sue funzioni sino all'effettiva assunzione della carica da parte dei successori.

Non appare configurabile, invece, il fenomeno della c.d. decadenza automatica. Un accertamento, da parte di un organo sociale che dia evidenza dell'avvenuta decadenza del sindaco, si rende necessario per ogni decadenza (tanto ordinaria quanto sanzionatoria) anche ai fini dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 2401 c.c. e, ulteriormente, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica e della nomina del nuovo del sindaco.

Una deliberazione formale risulta un passaggio inevitabile per consentire che l'avvenuta decadenza sia resa conoscibile alla società ed ai terzi, nei confronti dei quali la decadenza sarà opponibile solo in seguito a tale iscrizione.

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