Sanzioni doganali: i chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane

La Redazione
30 Ottobre 2024

L'agenzia delle Dogane, con la circolare n. 22/D del 28 ottobre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità normative introdotte in materia sanzionatoria dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale approvate con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, entrato in vigore lo scorso 4 ottobre. 

È online sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la circolare n. 22/D del 28 ottobre 2024 che fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni in tema di sanzioni doganali che sono state introdotte con il d.lgs. n. 141/2024.

In primo luogo, la circolare si sofferma su una delle novità introdotte dalla riforma: la previsione di due macro-categorie di contrabbando, per l'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele. In particolare, con la circolare l'Agenzia precisa che si ha dichiarazione infedele oltre che in presenza di indicazione scorretta degli elementi tradizionali dell'accertamento, anche in caso di errata liquidazione dei diritti. Inoltre, chiarisce che il riferimento ai “diritti di confine dovuti” è relativo ai diritti che, a seguito del controllo, la parte è tenuta a corrispondere in più, a qualsiasi titolo, rispetto a quanto dichiarato. 

Nella circolare 22/D l'Agenzia si è poi soffermata sul calcolo delle sanzioni amministrative, che dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità definito dall'art. 42 del Codice Doganale e dei criteri definiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12 novembre 2020, n. 25509. Con tale precedente, recepito anche dalla circolare dell'Agenzia n. 25/2023, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'irrogazione della sanzione, è necessario operare una valutazione “complessiva” della violazione, non potendosi applicare una sanzione “singolo per singolo”, in relazione a ogni partita di merce oggetto della dichiarazione.

Infine, l'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla possibilità di estinguere il reato di contrabbando punibile con la sola pena della multa tramite il pagamento dei diritti contestati, a condizione che nessun diritto di confine superi i 50.000 euro e non siano presenti circostanze aggravanti. La circolare specifica che per ottenere l'estinzione del reato è necessario versare i maggiori diritti pretesi dall'Agenzia delle Dogane, anche tramite il ricorso al ravvedimento operoso, e che l'estinzione non preclude la possibilità di presentare istanza di revisione della dichiarazione ai fini del rimborso. Inoltre, se l'operatore versa i diritti contestati, l'Agenzia non inoltrerà la notizia di reato all'Autorità giudiziaria. 

Per approfondimenti, si rinvia alla circolare n. 22/D.

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