Minore con invalidità permanente: sì alla prova presuntiva per accertamento e liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa
29 Ottobre 2024
I genitori di Tizia citavano in giudizio l'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da Tizia alla nascita, a causa della condotta negligente del personale sanitario durante il parto. Il Tribunale – all'esito delle CTU medico-legali – aveva parzialmente accolto la domanda, accertando, da una parte, la responsabilità in capo alla struttura per i danni subiti alla nascita della minore (arto atrofico e anisometria miopica dell'occhio sinistro, corrispondenti ad un'invalidità del 25%); ma rigettando, dall'altra, lo specifico capo di domanda riguardante il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. La Corte d'appello confermava la sentenza resa in primo grado, sottolineando che, essendo Tizia un «minore non percettore di reddito» con «contingente assenza di guadagni», sussisteva «un'incertezza sulla qualificazione e quantificazione delle varie voci di danno non superabile se non con una prova particolarmente rigorosa», caratterizzandosi il pregiudizio in questione come «danno da perdita di chance lavorativa». Di conseguenza, l'esistenza di postumi invalidanti non era sufficiente a far presumere la perdita della possibilità di futuri guadagni mediante il lavoro. Tizia, nel frattempo diventata maggiorenne, ricorreva in Cassazione, lamentando il fatto che, una volta accertata in via presuntiva l'esistenza del danno alla capacità lavorativa, l'impossibilità di provarne il preciso ammontare avrebbe dovuto essere superata dal giudice del merito con il ricorso al criterio equitativo. La Cassazione ha accolto il ricorso, statuendo il seguente principio di diritto: nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. Infatti, la liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. |