Crisi d'impresa
IlFallimentarista

La prededuzione del compenso dell’advisor che assiste il debitore nel deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale

30 Ottobre 2024

Una rapida panoramica sulla giurisprudenza di merito in tema di riconoscimento della prededuzione al compenso del professionista che assiste il debitore nella presentazione del ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Orientamento favorevole

La tematica concernente il riconoscimento della prededuzione al compenso del professionista che assiste il debitore nella presentazione del ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ha diviso la giurisprudenza di merito.

Infatti, da un lato, vi è un orientamento favorevole al riconoscimento del carattere prededucibile al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio sulla base dei seguenti argomenti:

a)   L'art. 6 c.c.i.i. e l'art. 277 c.c.i.i. condividono la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi d'impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione dei debitori, assicurando ai professionisti che li abbiano assistiti nella presentazione della domanda di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito;

b)   Anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l'imprenditore può accedere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui non vi siano i presupposti per la continuità aziendale; pertanto, non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli ADR o del concordato preventivo (o del PRO);

c)    Nel vigore della precedente legge fallimentare, la giurisprudenza di legittimità era ferma nel riconoscere la prededuzione al credito dei professionisti che avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di fallimento in proprio; pertanto, il dato letterale può essere superato in via interpretativa in ragione dell'eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate.

Tale orientamento viene esplicitato nella pronuncia (verbale d'udienza di esame dello stato passivo) del Tribunale di Reggio Emilia del 2 maggio 2023 (in ilcaso.it).

Orientamento contrario

A tale orientamento se ne contrappone un altro opposto, contrario al riconoscimento della prededuzione al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio sulla base dei seguenti argomenti:

a)   La volontà del legislatore di attribuire carattere tassativo alle ipotesi enunciate nell'art. 6 c.c.i.i., per cui il dettato normativo non si presta all'interpretazione analogica ed estensiva ad altre fattispecie non espressamente richiamate dal legislatore;

b)   La circostanza che il legislatore nulla dispone in merito ai compensi dei professionisti che affiancano il debitore nella domanda di apertura di liquidazione giudiziale: tale omissione si giustifica in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale si differenzia dalle altre procedure concorsuali, in quanto non mira specificamente alla soluzione della gestione della crisi ma piuttosto alla liquidazione integrale del patrimonio del debitore;

c)    Il deciso mutamento della ratio operato con l'art. 6 c.c.i.i., più concretamente orientata all'effettiva complessità e tecnicità della prestazione professionale ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, rispetto alla legge fallimentare, in cui vi era un generico richiamo ai criteri di occasionalità e funzionalità delle prestazioni del professionista.

Tale orientamento viene esplicitato dal Tribunale di Bergamo (verbale d'udienza di esame dello stato passivo del 19 febbraio 2024), e dal Tribunale di Verona (stato passivo del 19 giugno 2024, in dirittodellacrisi.it); in particolare, in quest'ultima pronuncia, pur dando atto del contrario orientamento, il Tribunale scaligero ha ritenuto più aderente al dettato normativo dell'art. 6 c.c.i.i. l'interpretazione restrittiva fornita dal Tribunale di Bergamo.

Anche in questo caso si resta in attesa di un intervento della giurisprudenza di legittimità, che possa risolvere tale contrasto, affermando il riconoscimento o meno della prededuzione al compenso del professionista che assiste il debitore nella presentazione del ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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