Macro-invalidità e macro-danno nell'astrazione tecnica del Barème medico-legale

30 Ottobre 2024

Il contributo esamina l'improprio collegamento proporzionale tra i concetti «macro-danno» e «macro-invalidità» nell'ambito della liquidazione dei danni e fornisce possibili prospettive e soluzioni per giungere ad una liquidazione più equa e meno standardizzata.

Il concetto di «macro-danno alla Persona» dovrebbe riguardare situazioni menomative che determinano realmente un oggettivo stravolgimento della qualità della vita del danneggiato, fino a condizionarne le prospettive esistenziali.

Si tratta quindi di entità menomative rilevanti, che coinvolgono in maniera sostanziale una o più funzionalità (fisiche o psichiche) dell’uomo, determinando un significativo disvalore biologico e quindi una grave ricaduta negativa:

  • sia sugli atti della vita quotidiana; 
  • sia nell’ambito relazionale;
  • sia sulla percezione di una modifica peggiorativa della propria identità personale.

Tali effetti si traducono, soggettivamente, in una proporzionale sofferenza interiore da parte del danneggiato, costretto a convivere con una oggettiva riduzione sia quantitativa sia qualitativa della propria validità ed integrità personale (elementi costituitivi, questi ultimi, del principio tecnico della «sofferenza da menomazione correlata»).

Le procedure liquidative di tali macro-danni, inseriti nel contesto di un qualsiasi sistema “tabellare“ si basano, tuttavia, su di un anomalo assioma giuridico (purtroppo mai sconfessato dalla medicina legale), secondo il quale: «Più cresce il grado di invalidità permanente biologica .. più aumenta la sofferenza del danneggiato».

Tutto nasce da un equivoco di fondo (apparentemente tralasciato nella discussione tecnica medico legale relativa alle prospettive di elaborazione di un Barème Nazionale delle invalidità da 10 a 100%), per il quale il concetto di «macro-danno» continua ad essere equiparato a quello di «macro-invalidità», da cui ne deriva la futura elaborazione di un Barème Nazionale che - ove non si apportino contestualmente sostanziali parametri di riequilibrio - continuerà a condizionare la liquidazione del danno alla Persona senza rispettare un'adeguata logica equitativa.

Se le criticità valutative medico-legali, derivanti dall’applicazione del Barème, nel contesto di qualsiasi sistema di Liquidazione Tabellare, appaiono di fatto marginali nei casi di responsabilità sanitaria, ove in genere la valutazione della invalidità permanente afferisce a singola condizione menomativa (in forma autonoma o incrementativa), così non appare nei casi di lesioni in ambito di RC auto, ove l’esito invalidante deriva quasi sempre da lesività plurime, che determinano condizioni menomative non sempre concorrenti tra loro, pur concretizzando percentuali di danno biologico che possono essere definite quantitativamente macro-invalidità ma che di fatto, spesso, sono costituite da modeste menomazioni (consistenti anche in plurime micro-permanenti) che, seppur calcolate con criterio riduzionistico, possono talora determinare percentuali di invalidità  quantitativamente significative, cui non corrisponde una correlata ed automatica ricaduta sulla complessiva qualità di vita del danneggiato, rispetto ad analoghe percentuali di danno rappresentate da una condizione menomativa unica.

Per avere una chiara distinzione  tra macro-invalidità e macro-danno vi è quindi la necessità di un parametro qualitativo (dunque: la sofferenza da menomazione correlata), che consente di riequilibrare la posta risarcitoria, secondo un criterio di adeguatezza liquidativa (cioè di equità risarcitoria), evitando possibili sperequazioni.

Il parametro qualitativo rappresenterebbe dunque la componente esistenziale del danno biologico e consentirebbe contestualmente – in un sistema tabellare di Liquidazione – una più adeguata definizione risarcitoria anche della componente soggettiva di sofferenza interiore (cioè del danno morale) non più calcolata “a peso“, cioè seguendo il solo incremento della Invalidità Permanete Biologica, ma anche  l’effettiva condizione di sofferenza del danneggiato in relazione al «vissuto della lesione» ed alla «convivenza» con gli esiti della stessa: questi sono i principi costitutivi del concetto medico legale di «sofferenza correlata», che rimane distinta dal concetto di personalizzazione.

La discussione tra medico-legale e giurista deve rimanere dunque aperta, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, al fine di consentire l’elaborazione di una TUN maggiormente aderente alle attuali prospettive “tecniche” di valutazione del danno alla Persona e nell’ottica di una liquidazione del danno alla Persona più consona e proporzionale alle differenti realtà lesive e menomative, liquidazione accertata in sede medico-legale e quindi meno standardizzata, nonché più allineata a logiche equitative del risarcimento: ciò si tradurrebbe, a parere di chi scrive, in un sistema sostanzialmente finalizzato ad una più agevole conciliazione extragiudiziale del danno non patrimoniale.

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