Il tribunale di Verona sui (nuovi) requisiti per la proroga del termine ex art. 44, comma 2, lett. a) c.c.i.i.
30 Ottobre 2024
Il testo dell'art. 44 è stato modificato dal d.lgs. n. 136/24, con l'introduzione della possibilità di richiedere la proroga del termine concesso ai sensi del comma 2, lett. a), c.c.i.i. anche in pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. In forza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136/24, la modifica è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto. Peraltro, la nuova disciplina ha reso più strutturato il requisito dei “giustificati motivi” in presenza dei quali la proroga può essere concessa, prescrivendo il deposito di un “progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. In difetto di indicazioni più specifiche, il parametro per la determinazione del contenuto di questo progetto può essere individuato nel “progetto di piano di risanamento” previsto dell'art. 17, comma 3, lett. b) c.c.i.i., con gli adattamenti resi necessari dal diverso contesto procedimentale e dalla presenza degli obblighi informativi previsti dall'art. 44, comma 2, lett. c), c.c.i.i. Il progetto in questione deve contenere quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3 della check list approvata con d.m. 21 marzo 2023, con la precisazione che:
|