Il tribunale di Verona sui (nuovi) requisiti per la proroga del termine ex art. 44, comma 2, lett. a) c.c.i.i.

La Redazione
30 Ottobre 2024

Il Correttivo-ter ha introdotto, al fine di ottenere la proroga del termine [ex art. 44, comma 2, lett. a), c.c.i.i.] per il deposito della proposta “piena” , la necessità di depositare un “progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza". La pronuncia individua il parametro per la determinazione del contenuto di tale progetto.

Il testo dell'art. 44 è stato modificato dal d.lgs. n. 136/24, con l'introduzione della possibilità di richiedere la proroga del termine concesso ai sensi del comma 2, lett. a), c.c.i.i. anche in pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

In forza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136/24, la modifica è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto.

Peraltro, la nuova disciplina ha reso più strutturato il requisito dei “giustificati motivi” in presenza dei quali la proroga può essere concessa, prescrivendo il deposito di un “progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

In difetto di indicazioni più specifiche, il parametro per la determinazione del contenuto di questo progetto può essere individuato nel “progetto di piano di risanamento” previsto dell'art. 17, comma 3, lett. b) c.c.i.i., con gli adattamenti resi necessari dal diverso contesto procedimentale e dalla presenza degli obblighi informativi previsti dall'art. 44, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Il progetto in questione deve contenere quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3 della check list approvata con d.m. 21 marzo 2023, con la precisazione che:

  1. tali informazioni in tanto possono ritenersi necessarie in quanto non siano state già fornite con il ricorso introduttivo del procedimento o con l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 44, comma 2, lett. c), c.c.i.i. ed imposti con il decreto iniziale di concessione del termine;
  2. le informazioni richieste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.9 all'esperto nel diverso contesto procedimentale in esame possono essere fornite dal commissario, nominato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. b), c.c.i.i. (e, d'altra parte, ciò appare coerente con la parziale assimilazione del ruolo del commissario a quello dell'esperto in questo procedimento, come si ricava dall'art. 92, comma 3, secondo periodo, c.c.i.i.

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