Impugnazione di una intimazione di pagamento: quando il CUT si parametra sulla sola intimazione e non sulle singole cartelle

La Redazione
31 Ottobre 2024

Nel caso venga impugnata una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente, il contributo unificato tributario va parametrato sulla sola intimazione di pagamento e non anche sulle singole cartelle

Oggetto di causa è il calcolo del CUT nel caso venga impugnata una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che l'articolo 14 comma 3-bis T.U. spese di Giustizia, prevede che, in deroga alla regola di cui all'articolo 10 c.p.c., nel processo tributario il contributo è calcolato “per ciascun atto impugnato” e non già con riferimento alla sommatoria degli importi dei singoli atti.

Pertanto, occorreva comprendere nel caso di specie, quali e quanti fossero gli atti impugnati.

Non essendoci pronunce di legittimità espressamente rese sul punto, la giurisprudenza di merito ha elaborato tre soluzioni possibili tra loro contrapposte che prevedono che il contributo vada parametrato:

  1. su ciascuna delle cartelle e sull'intimazione, sul presupposto che tutti tali atti sono oggetto di impugnazione cumulativa;
  2. su ciascuna delle cartelle ma non anche sull’intimazione, sul presupposto che sono solo le cartelle a rappresentare la pretesa tributaria contestata e l’intimazione ha un mero effetto di riepilogazione di tale pretesa;
  3. sulla sola intimazione di pagamento, sul presupposto che essa è l’unico atto impugnato, sia pure non per un vizio proprio ma per il vizio procedimentale derivante dalla mancata notifica degli atti presupposti integrati dalle cartelle.

La Corte ha aderito al terzo orientamento, con ciò valorizzando e tenendo a mente come bussola interpretativa il petitum sostanziale relativo all'impugnazione, indipendentemente da eventuali imperfezioni formali contenute nelle conclusioni.

«Nel caso che qui occupa, id est impugnazione di una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente, deve ritenersi che l’unico atto sostanzialmente impugnato, alla stregua di una valutazione del petitum sostanziale, sia l’intimazione di pagamento, in relazione alla quale si deduce il vizio procedimentale dell’omessa notifica delle prodromiche cartelle o dell’intervenuta prescrizione, ciò che si riverbera sull’intimazione».

Nel caso in esame, infatti, non si ha un ricorso cumulativo in senso stretto, cioè di impugnazione di distinte e diverse tra loro pretese tributarie (ad esempio in caso di diretta impugnazione di più cartelle), dove non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che il contributo vada calcolato su ciascun atto impugnato, ma si ha un ricorso cumulativo in senso atecnico, stante l'impugnazione di un unico atto (l'intimazione), che presuppone atti precedenti (le pregresse cartelle), e che viene travolto di riflesso per la loro mancanza. 

«In tale ultima evenienza» spiega la Corte «alla stregua del già citato petitum sostanziale, laddove l’intimazione di pagamento sia impugnata per vizi propri, per prescrizione o per omessa notifica degli atti presupposti, il contributo va parametrato sulla sola intimazione di pagamento: è infatti concretamente e di fatto solo quello l’atto impugnato, non entrandosi nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c’è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l’intimazione di pagamento».

Per tali ragioni, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto impugnato.

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