La Corte Costituzionale ribadisce la non fondatezza dell'indeducibilità dell'IRAP per l'IMU sugli immobili strumentali
31 Ottobre 2024
In particolare, la Corte ha ribadito il concetto già espresso nella sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all'IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo all'IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell'imposta. La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all'IRAP». La Corte ha precisato che non esiste una doppia imposizione giuridica, in quanto IMU e IRAP si basano su presupposti differenti. Ha respinto le questioni sollevate dagli stessi remittenti e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia riguardo al principio di uguaglianza, evidenziando che le affermazioni della sentenza n. 262 del 2020 sulla penalizzazione ingiusta delle imprese che investono gli utili nell'acquisto di immobili strumentali non si applicano alla normativa dell'IRAP. La sentenza ha infine dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla CGT di Milano in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, così come quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia riguardanti gli articoli 53 e 3 della Costituzione e l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997. *Fonte: Diritto e Giustizia |