Responsabilità verso terzi tra appaltatore e committente

La Redazione
31 Ottobre 2024

Tizia, proprietaria di locali ad uso commerciale, subiva ingenti danni a tali locali, causati dalla fuoriuscita di liquami, risaliti dalle tubazioni condominiali conseguentemente all'ostruzione del pozzetto della rete fognaria cittadina. Così, Tizia citava in giudizio la società Alfa spa, responsabile della gestione della rete fognaria, per responsabilità ex art. 2051 c.c. Alfa spa citava a sua volta in giudizio la società Beta, con cui aveva stipulato un contratto di appalto relativo al tratto fognario di interesse per l'esecuzione di alcuni lavori. Poiché tale contratto conteneva una clausola esonerativa di responsabilità in favore della società Alfa e a carico della società Beta, Alfa spa dichiarava il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal processo.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa: secondo la giurisprudenza di legittimità, anche i locatari e i cessionari sono presunti responsabili per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro sorveglianza e manutenzione (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1991, n. 12019; Cass. civ., sez. III, 1° luglio 1991, n. 7236 e Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 1985, n. 5199). Venendo al riparto della responsabilità verso terzi tra committente e appaltatore, il Tribunale di Foggia ha affermato che il committente non si spoglia affatto del suo ruolo di custode della res e che in ogni caso il contratto di appalto non vincola il terzo danneggiato. Come ha stabilito Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23442, infatti: «Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza del contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore». 

Quindi, nel caso di specie, la società Alfa, in quanto titolare di un potere di sorveglianza in ordine all'intera rete fognaria, era obbligata ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. Per tale motivo, risponde sia in via principale che solidale unitamente all'appaltatore per i danni arrecati, non essendo opponibili a terzi eventuali clausole esonerative di responsabilità contenute nel contratto di appalto, che ha mera validità interna tra committente e appaltatore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.