Responsabilità verso terzi tra appaltatore e committente
31 Ottobre 2024
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa: secondo la giurisprudenza di legittimità, anche i locatari e i cessionari sono presunti responsabili per i danni prodotti dalla cosa o dalle parti della cosa affidata alla loro sorveglianza e manutenzione (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1991, n. 12019; Cass. civ., sez. III, 1° luglio 1991, n. 7236 e Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 1985, n. 5199). Venendo al riparto della responsabilità verso terzi tra committente e appaltatore, il Tribunale di Foggia ha affermato che il committente non si spoglia affatto del suo ruolo di custode della res e che in ogni caso il contratto di appalto non vincola il terzo danneggiato. Come ha stabilito Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23442, infatti: «Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza del contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venire meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore». Quindi, nel caso di specie, la società Alfa, in quanto titolare di un potere di sorveglianza in ordine all'intera rete fognaria, era obbligata ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. Per tale motivo, risponde sia in via principale che solidale unitamente all'appaltatore per i danni arrecati, non essendo opponibili a terzi eventuali clausole esonerative di responsabilità contenute nel contratto di appalto, che ha mera validità interna tra committente e appaltatore. |