La Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione relativa all’individuazione della giurisdizione di una causa concernente la determinazione del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita, qualora il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione; e, inoltre, chiede alle Sezioni Unite di rivedere la distinzione distinzione tra «questione pregiudiziale in senso logico» e «questione pregiudiziale in senso tecnico».
Tizio stipulava con una società assicuratrice svizzera (Swiss Life) otto contratti di assicurazione sulla vita delle due nipoti gemelleex filia. Anni dopo, Tizio moriva lasciando come eredi sua moglie e i suoi tre figli. A seguito della morte anche di sua moglie, uno dei tre figli conveniva dinanzi al Tribunale di Torino i coeredi, esponendo che – per quello che qui rileva – le otto assicurazioni stipulate da Tizio attribuivano il diritto all'indennizzo pro quota a lui stesso e ai fratelli per successione mortis causa. Si costituivano la madre delle due gemelle e le due gemelle stesse, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino sulla domanda avente ad oggetto l'individuazione dell'esatto beneficiario dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla Swiss Life, in virtù d'una clausola che attribuiva al giudice elvetico le «controversie concernenti il contratto». Secondo le convenute, infatti, nella nozione di «controversie concernenti il contratto» rientravano anche le cause concernenti l'individuazione dell'effettivo beneficiario. Il Tribunale di Torino rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e affermava la successione dell'indennizzo derivante dagli otto contratti di assicurazione ai figli, eredi di Tizio. La Corte d'appello confermava la sentenza, ribadendo che, essendo stata la successione aperta in Italia, la giurisdizione era italiana. Madre e figlie ricorrevano in Cassazione.
La Cassazione ha ravvisato due questioni di particolare importanza: una sull'individuazione della giurisdizione e una relativa alla distinzione tra pregiudiziale logica e tecnica.
Con riguardo alla prima questione, La Corte ha stabilito che, sebbene le Sezioni Unite abbiano già affrontato il caso in cui si presentino connesse una controversia successoria devoluta alla giurisdizione delgiudice italiano ed una controversia contrattuale devoluta alla giurisdizione delgiudice straniero (stabilendo che il foro speciale delle successioni non può attrarre la causa connessa, «perché la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione», cfr. Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2021, n. 26654), non hanno mai affrontato la questione concernente la giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendano la qualità di beneficiario d'una polizza vitaex art. 1920 c.c., quando il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione.
Il secondo punto, invece, attiene alla definizione dell'esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti non debba o debba essere decisa con efficacia di giudicato e quindi sia una questione pregiudiziale in senso logico o in senso tecnico. Secondo la tradizionale distinzione della Cassazione, la questione pregiudiziale in senso logico (in questo caso: interpretazione del contratto di assicurazione) può essere decisa dal giudice incidenter tantum, mentre quella in senso tecnico concerne circostanze distinte ed indipendenti dal fatto costitutivo di cui, tuttavia, rappresenta un presupposto giuridico e può dar luogo ad un giudizio autonomo e alla formazione della cosa giudicata. Tuttavia, la Cassazione sul punto ha ravvisato che tale distinzione (imperniata appunto sulla suscettibilità di dar luogo ad un giudizio autonomo) si è rivelata inadeguata sul piano pratico e foriera di incertezze. Difatti, esiste un contrasto della giurisprudenza di legittimità dovuto al fatto che i giudici abbiano dato interpretazioni diverse a fattispecie simili in base all'applicazione di questo fallace criterio.
Per tutti questi motivi, la Suprema Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente affinché valuti l'assegnazione alle Sezioni Unite.
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