Prime pronunce in tema di acconti sul compenso dell’OCC dopo il Correttivo-ter
04 Novembre 2024
In tema di compenso dell'OCC, il tribunale di Napoli ha emanato una delle prime pronunce in cui si dà atto di come il recente Correttivo-ter abbia chiarito la portata dell'art. 71 c.c.i.i., precisando che tale disposizione non vieta l'erogazione di acconti a beneficio dell'OCC in concomitanza con l'approvazione del piano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Com'è noto, infatti, l'art. 71 c.c.i.i. prevedeva, al secondo comma, che «4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento». Il tribunale di Napoli sottolinea come il Correttivo-ter abbia chiarito che è al d.m. n. 202/2014 che occorre fare riferimento per la determinazione del compenso e dunque degli acconti. La norma oggi recita, infatti: « 4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso». |