Locazione turistica breve: è incompatibile con l'uso di una villa per i ricevimenti
05 Novembre 2024
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024, n. 7913, ha stabilito che un immobile utilizzato per ricevimenti e feste rumorose non può essere considerato una locazione turistica breve, ma piuttosto viene trasformato in una destinazione turistico-ricettiva, soggetta alle normative sull'inquinamento acustico. Questa decisione, innovativa e senza precedenti, è stata presa in seguito alle segnalazioni dei residenti riguardo alla trasformazione di una villa in un luogo di ricezione turistica, provocando disturbi ambientali e rumori inaccettabili. Dopo un'accurata valutazione, l'amministrazione ha dichiarato che «l'attività svolta dalla società interessata, in forma stabile, sistematica e permanente, è ulteriore e diversa rispetto alla mera locazione turistica breve, concretizzando, tra l'altro, un sostanziale mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante dell'intero compendio, dalla categoria residenziale a quella turistico-ricettiva extralberghiera, ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2021 e s.m.i.». Il Comune ha quindi emesso un divieto di continuare l'attività turistica, ordinando il ripristino della destinazione residenziale originaria a causa del mutamento di destinazione d'uso senza il relativo permesso di costruire. Inoltre, lo Sportello unico attività produttive ha vietato ulteriormente le attività turistico-ricettive, evidenziando che «la messa a disposizione del compendio della Villa a scopi turistico-ricettivi e ricreativi per lo svolgimento e l'organizzazione di eventi, in particolare ricevimenti matrimoniali organizzati, è la prevalente e principale finalità dell'attività di locazione». La società ha quindi visto respinte le proprie eccezioni, inclusa quella relativa al tipo di locazione operata. La relazione tecnica della Polizia municipale e dei Carabinieri forestali ha infatti confermato che le attività ricreative svolte nella struttura erano ripetute e con elevati livelli di inquinamento acustico, portando alla qualificazione dell'immobile come soggetto alla l. n. 447/1995 sull'inquinamento acustico, in quanto attività turistico-ricettiva. Pertanto, l'uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo, con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve. (tratto da: dirittoegiustizia.it) |