Nuova disciplina della residenza fiscale delle società: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
06 Novembre 2024
Con la Circolare n. 20/E, pubblicata il 4 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 209/2023, in attuazione della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023). Le modifiche introdotte sono di grande rilevanza, perchè incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia, presupposto impositivo fondamentale per l'ordinamento italiano, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide taxation principle). E così, in materia di residenza delle società, l'art. 2 d.lgs. n. 209/2023, intervenendo sugli artt. 73, comma 3, e 5, comma 3, lett. d) del TUIR, ha espunto il criterio dell'oggetto principale e il presupposto della sede dell'amministrazione è stato declinato nei concetti della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. La Relazione illustrativa specifica che il criterio in esame, al pari di quello della gestione ordinaria in via principale, esprime “la ratio della novella legislativa, sottolineando la rilevanza degli aspetti di natura fattuale in relazione al collegamento personale all'imposizione del reddito e realizzando un approccio che lo amplia e rafforza la certezza del diritto”. Il secondo criterio di nuova introduzione è riferito alla sede della gestione ordinaria in via principale e deve essere associato al luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all'ordinaria amministrazione della stessa. Si tratta di un criterio che ha autonoma rilevanza e che si pone in rapporto di alternatività con il criterio della sede di direzione effettiva. |