Notifiche: il messo notificatore deve dare conto delle «attività di ricerca» svolte in caso di irreperibilità
06 Novembre 2024
Tizia impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e la cartella di pagamento notificatale da Equitalia deducendo la nullità della notifica dell'avviso in quanto notificato ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973, in assenza del relativo presupposto, ovvero la irreperibilità assoluta del destinatario. In particolare, l'attrice evidenziava che nella relata di notifica non solo non veniva indicato come «sconosciuto» il destinatario, ma non erano indicate nemmeno le ricerche all'uopo effettuate dal messo notificatore. La Commissione accoglieva la domanda, decisione che veniva confermata anche in secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, poiché in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. Inoltre, con riguardo alle modalità da seguirsi per effettuare in modo rituale le notifiche, la Cassazione ha ripetutamente affermato (Cass. civ., sez. trib., 3 aprile 2024, n. 8823, Cass. civ., sez. trib., 31 luglio 2023, n. 23183) che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche per accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, ossia se manchino o meno gli elementi oggettivamente idonei (abitazione, ufficio, azienda nel Comune fiscale) per notificare l'atto. Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio di cui all'art. 60, primo comma, lett. e) cit., non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente. |