Residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti: i nuovi requisiti spiegati dall'AdE

La Redazione
06 Novembre 2024

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E  ha fornito istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. 

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, che contiene le istruzioni operative per gli uffici in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti.

Nella premessa contenuta nel documento, l'Agenzia ha ricordato che il Decreto sulla fiscalità internazionale (d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stata conferita al Governo la delega per la revisione del sistema tributario nazionale, al fine di improntarlo ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall'UE, dall'OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia.

Tra i criteri direttivi previsti dalla l. n. 111/2023, rientra la revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti disciplinata, rispettivamente, dagli artt. 2 e 73 del TUIR

In particolare, il decreto ha previsto: 

  • per le persone fisiche (art. 1), una nuova nozione fiscale di domicilio, che prescinde dall'accezione civilistica a cui era ricondotta e che prevede un criterio del tutto nuovo consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuisce al dato formale dell'iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa;
  • per le società e gli enti (art. 2), l'eliminazione del criterio dell'oggetto principale e la declinazione del presupposto della sede dell'amministrazione nei concetti della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”.

L'Agenzia ha sottolineato che le modifiche introdotte sono di grande rilevanza "nella misura in cui incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia, presupposto impositivo fondamentale per un ordinamento, come il nostro, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide taxation principle)". L'Ufficio ha infatti ricordato che ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, i residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi, ovunque prodotti (fatti salvi i rimedi per risolvere la doppia imposizione), mentre i non residenti sono assoggettati a tassazione per i soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del TUIR.

Per tale ragione, con la circolare n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate ha voluto fornire istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni del decreto sopra riportate. 

Per approfondire il tema, si rinvia alla circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate.

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