Buca non segnalata sulla strada: dinamica del sinistro e nesso causale devono essere provati dal danneggiato

La Redazione
07 Novembre 2024

Tizia stava guidando l'auto su una strada del Comune di Jolanda di Savoia dopo una forte pioggia quando, giunta in prossimità di quella che appariva una mera pozzanghera da avvallamento, realizzava che si trattava in realtà di una profonda buca e, onde evitare l'ostacolo, frenava e sterzava bruscamente, fuoriuscendo dalla strada a causa dell'asfalto bagnato e finendo in un fosso attiguo. Nonostante la velocità ridotta, la donna riportava alcune lesioni e citava il Comune al fine di ottenere il risarcimento danni per responsabilità da custodia del manto stradale ex art. 2051 c.c.

In tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire in primo luogo la prova della dinamica del sinistro, del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia) e, solo dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. Inoltre, la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio lo scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato la dinamica del sinistro (peraltro non contestata in modo specifico da parte convenuta) ed in particolare il nesso di causa tra la fuoriuscita di strada del mezzo e le buche presenti sul manto stradale, evidentemente privo di adeguata manutenzione. Quindi, in mancanza di puntuale allegazione e prova da parte convenuta di una condotta colposa del conducente ex art. 1227 c.c. da sola sufficiente a determinare l'evento, ovvero, del caso fortuito, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. deve trovare accoglimento.

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