Somministrazione del vaccino e insorgenza dell’autismo: non può ritenersi sussistente il nesso causale

La Redazione
08 Novembre 2024

La Cassazione viene adita con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni, nei confronti di una ASL territoriale, promosso da due genitori che, dopo aver acconsentito a somministrare al figlio di un anno un vaccino non obbligatorio per morbillo, rosolia e parotite, hanno riscontrato nel minore l’insorgenza di sintomi collegabili allo spettro autistico.

Due genitori convenivano in giudizio la ASL locale, chiedendone la condanna al risarcimento danni per l'aver somministrato al figlio di poco più di un anno il farmaco Morupar – successivamente ritirato dal commercio – finalizzato alla vaccinazione non obbligatoria contro morbillo, rosolia e parotite, a seguito del quale il bambino soffriva nell'immediato reazioni avverse e, nell'arco di breve tempo, pur essendo nato sano, sviluppava una progressiva e grave regressione psicofisica, consistente in perdita del linguaggio, del controllo corporeo e manifestazione di una forte aggressività, frutto di una «patologia neurologica sopravvenuta permanente e invalidante», sostanzialmente ricollegabile allo spettro autistico. I genitori dapprima chiedevano l'indennizzo ex l. n. 210/1992, che veniva loro riconosciuto poiché il giudice, secondo i ricorrenti, aveva accertato il nesso causale tra il vaccino e la malattia neurologica riscontrata; dopodiché, citavano in giudizio la ASL per il risarcimento danni sotto i profili dell'assenza di un valido consenso informato alla vaccinazione, nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati al minore e a tutta la famiglia a seguito dell'accaduto. Il Tribunale rigettava la domanda dei genitori, mentre la Corte d'appello riconosceva solo il risarcimento per la mancanza di un'adeguata informazione sui rischi connessi alla vaccinazione, ma non considerava provato il nesso causale tra la vaccinazione e le patologie manifestatesi nel minore. I genitori ricorrevano in Cassazione.

In tema di sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso, la Suprema Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, il giudice di merito non avesse alcun elemento per ritenere esistente (e provato) il nesso causale tra somministrazione del vaccino e insorgenza della patologia del minore, riconducibile sostanzialmente allo spettro autistico, poiché – come correttamente argomentato dalla Corte territoriale – i più recenti e accreditati studi scientifici ad oggi hanno escluso una correlazione tra somministrazione vaccinale e comparsa di sintomi collegati all'autismo. Peraltro, la Cassazione ha evidenziato, con riferimento al precedente giudicato relativo all'indennizzo l. n. 210/1992, in cui – nella ricostruzione dei ricorrenti – era stato ritenuto sussistente il nesso causale tra vaccino e malattia, che i genitori avrebbero dovuto far valere il contrasto tra la sentenza della Corte d'appello sul punto e il precedente giudicato con la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. e non con il ricorso in Cassazione. Per tutti questi motivi, il giudice ha rigettato il ricorso e confermato la decisione resa in appello.

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