Cambia l’esenzione dall’imposta sulle successioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie ai discendenti

13 Novembre 2024

Il d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha apportato alcune modifiche, tra gli altri aspetti, ai trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie a discendenti e coniugi, con particolare riguardo ai profili di rilevanza del negozio ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Avrà modo di evidenziarsi che la novella legislativa costituisce l'esito di un'evoluzione della materia già preannunciata con la legge delega per la riforma fiscale dell'agosto 2023 (Legge n. 111 del 9 agosto 2023) e si contrappone alla prassi di riferimento dell'Agenzia delle Entrate.

Introduzione. La disciplina dei trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie ai discendenti alla luce della recente riforma tributaria

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231/2024, ha introdotto significative novità in materia d'imposta di registro, oltreché ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Il decreto, pubblicato il 2 ottobre scorso, produrrà effetti a far data dal 1° gennaio 2025 su atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché sulle successioni aperte e atti a titolo gratuito stipulati proprio a partire dal 1° gennaio 2025.

Tra i profili presi in considerazione dal legislatore della riforma vi sono anche i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie a discendenti e coniugi e, in particolare, la rilevanza del negozio ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Sul punto, il d.lgs. n. 139/2024 ha un effetto significativo. Se non altro perché interviene sul Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346 (ovvero il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) ed anche, nello specifico, sull'art. 3, comma 4-ter, del predetto Testo unico.

Alla luce della riforma, la richiamata disposizione prevede, oggi, che, al ricorrere di determinate condizioni, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. c.c. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

In particolare, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) TUIR - ovvero le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato - il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente ovvero una posizione di controllo che si traduca nel potere di disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Pertanto, sulla base della nuova norma anche il consolidamento del controllo rientra tra i trasferimenti agevolati.

Il nuovo art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle successioni e donazioni e altresì chiaro nel prevedere che l'esclusione dall'imposta di successione trovi applicazione, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del Tuir, detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.  

Pertanto, il decreto distingue in modo più netto rispetto alla previgente normativa i trasferimenti di azienda da quelli di quote sociali o azioni; nel primo caso ai fini dell'esenzione da imposta di successione e donazione è richiesta la prosecuzione dell'attività di impresa per almeno cinque anni, mentre nel secondo caso è richiesto il mantenimento del controllo per un quinquennio.

In dottrina tale modifica è stata intesa nel senso che il legislatore ha voluto esplicitare con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni che non è necessario l'esercizio dell'attività di impresa da parte della società trasferita; pertanto, il beneficio dell'esenzione risulterebbe applicabile, ad esempio, alle società immobiliari e alle holding. Si auspica a tal proposito un chiarimento ufficiale. In ultimo, sotto il profilo “sanzionatorio”, l'art. 3, comma 4-ter, dispone che nel caso in cui gli aventi causa non proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o, in ogni caso, non detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, il trasferimento dell'azienda o della partecipazione, sconterà il pagamento:

  • dell'imposta (di successione) in misura ordinaria (ovvero del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro.
  • della sanzione amministrativa applicabile ai casi di ritardati od omessi versamenti diretti (ex art. 13 del d.lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471);
  • e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Le novità recate dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 in materia di trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie sono, dunque, assolutamente rilevanti e costituiscono il risultato di un percorso snodatosi lungo due direttrici.

In primo luogo, si tratta di un esito legislativo “preannunciato” con la legge delega per la riforma fiscale del 9 agosto 2023 n. 111. Quest'ultima, infatti, all'art. 10 – ove s'individuavano i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA – aveva già prospettato una razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile.

In tal senso, il riformato art. 3, comma 4-ter, rappresenta senz'altro l'esito di un percorso, già avviato in sede di delega, oggi condotto a pieno compimento.

In secondo luogo, è evidente che la novella legislativa si proponga di raggiungere un risultato chiaro ovvero facilitare (se non incentivare) ulteriormente i trasferimenti di aziende e di partecipazioni societarie a discendenti e coniugi, escludendoli dall'imposta sulle successioni, così da garantire una maggiore unità, una migliore continuità ed un meno oneroso passaggio generazionale dell'impresa familiare.

Il contrasto della nuova disciplina normativa con la prassi dell'Agenzia delle Entrate

A queste, prime, valutazioni d'impatto dell'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 139/2024, se ne aggiunge senz'altro un'altra riguardante la discontinuità che questa norma segna in relazione alle conclusioni raggiunte, anche di recente, dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla tassabilità, ai fini successori, dei trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie ai discendenti.

Sul tema l'Agenzia delle Entrate era intervenuta con due provvedimenti (risposte nn. 497/2021 e 72/2024) escludendo l'esenzione per la fattispecie di integrazione di un controllo societario già esistente. Secondo l'Agenzia delle Entrate non poteva godere dell'esenzione il consolidamento del controllo (rafforzamento di una partecipazione di maggioranza superiore al 50% già detenuta) e considerava come fattispecie agevolate esclusivamente:

  • l'acquisto del controllo e quindi passaggio da assenza di partecipazioni ad una percentuale di partecipazione superiore al 50% (o superiore nel caso di quorum rafforzati)
  • l'integrazione del controllo e quindi passaggio da una percentuale di partecipazione di minoranza ad una superiore al 50% (o superiore nel caso di quorum rafforzati).

Sul punto è esemplificativo il riferimento alla risposta ad interpello n. 72, diffusa il 18 marzo 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di applicazione dell'imposta sulle successioni (e donazioni) in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti.        

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate aveva negato l'applicazione dell'esclusione d'imposta perché non sarebbe stato integrato il requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è «acquisito o integrato» il controllo della Società.

Più precisamente, i beneficiari della donazione che il contribuente istante avrebbe inteso realizzare, vale a dire i due figli e la nipote in regime di comunione, avrebbero già disposto prima della donazione del requisito del controllo previsto ai fini dell'applicazione del beneficio, in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell'assemblea della comunione (pari a due terzi), già possedevano un numero di quote tale da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero il 60% del capitale sociale della Società.

Le conclusioni recentemente raggiunte dall'Agenzia delle Entrate non avevano convinto del tutto già al tempo della loro pubblicazione. Non soltanto per via dell'approccio “formalistico” sposato dall'Ufficio, ma anche (e soprattutto) perché le conclusioni raggiunte dall'Agenzia si fondavano su un elemento non espressamente previsto dalla norma ovvero la necessità che al fine di fruire dell'esclusione dall'imposta di successione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, fosse necessaria la insussistenza di una posizione di controllo già preesistente rispetto all'atto donativo.

Una conclusione che, proprio alla luce della recente riforma tributaria, sembra ancor più anacronistica atteso che la norma, ancor'oggi (nella sua rinnovata formulazione), nulla dice in ordine alla presunta necessità d'una assenza di controllo nella fase antecedente la donazione.

Considerazioni conclusive

In conclusione, se da un lato alcuni aspetti della nuova norma restano da chiarire, dall'altro si può affermare che le modifiche apportate all'art. 3 comma 4-ter del d.lgs. n. 139/2024 hanno introdotto miglioramenti significativi volti a favorire il passaggio generazionale nelle aziende famigliari. Si pensi ad esempio al caso del socio fondatore che intende mantenere una partecipazione di minoranza trasferendo ai discendenti le quote residue. Nel momento del trasferimento della quota di minoranza l'operazione potrà godere dell'esenzione da imposta nonostante i discendenti siano già detentori della maggioranza delle quote societarie.

La maggiore incertezza permane nel caso di trasferimenti di società immobiliari o holding per i quali si auspica a breve un chiarimento ufficiale.

Guida all'approfondimento

F. NICOLOSI, K. ELSISI, Passaggi generazionali: temi aperti su società senza impresa, controllo e holding, in Corriere Tributario, 2024, 6, 535.

G. ZIZZO, I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in Corriere Tributario, 2007, 17, 1351.

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