Mancata consegna della PEC di notifica per «casella piena»: per le Sezioni Unite la notifica non è perfezionata

La Redazione
11 Novembre 2024

Le Sezioni Unite si esprimono sugli effetti della mancata consegna della notifica a mezzo PEC all’avvocato destinatario per «casella di posta piena» nella disciplina ante riforma Cartabia

Per quel che qui rileva, due coniugi – a seguito di una lunga controversia giudiziale – ricorrevano in Cassazione nei confronti di una società a loro debitrice. La società resisteva con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso, poiché era stato proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.: la controricorrente deduceva, infatti, di aver notificato la sentenza di appello a mezzo PEC all'indirizzo del difensore degli appellanti, estratto dall'albo dell'Ordine professionale, ma di aver ricevuto l'avviso di mancata consegna per essere il messaggio rifiutato dal sistema in quanto presente un «errore 5.2.2 - Info Cert Spa - casella piena». Dunque, secondo la società, dovendo il difensore, obbligato ex lege a munirsi di indirizzo PEC, provvedere al «controllo periodico dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC», era «causa imputabile al destinatario» la mancata consegna dovuta alla saturazione della casella di posta elettronica; pertanto, la notifica doveva considerarsi perfezionata e, di conseguenza, il ricorso – che non aveva tenuto conto di quella notificazione per il calcolo dei termini – risultava tardivo. La Cassazione, ravvisando un contrasto giurisprudenziale e una questione di particolare importanza relativa al perfezionamento o meno della notifica in caso di mancata consegna della PEC per casella piena, rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, dopo aver richiamato le varie correnti giurisprudenziali definitesi sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC».

Difatti l'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 prevede testualmente: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna»; quindi, secondo le Sezioni Unite, sarebbe la stessa lettera normativa ad escludere che la notifica si possa perfezionare in caso di mancata consegna. Inoltre, anche l'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, impone espressamente di procedere ad una nuova notificazione, nel caso specifico da effettuarsi in cancelleria, ove la notificazione a mezzo PEC, da doversi necessariamente utilizzare nei confronti del difensore, non si sia perfezionata proprio per causa imputabile al destinatario. Dunque, ai fini del perfezionamento della comunicazione/notificazione telematica che non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, si rivela necessaria l'attivazione di una ulteriore modalità di esecuzione, non essendo sufficiente allo scopo il mero avviso di mancata consegna che il gestore di PEC rilascia al solo mittente, così da rendere il destinatario della comunicazione/notificazione ignaro di un siffatto evento. In tal caso verrebbe sottratta a quest'ultimo anche la possibilità di venire a conoscenza che nei suoi confronti è stata effettuata una comunicazione/notificazione e ciò in collisione con gli art. 24 e 111 Cost.

Pertanto, in applicazione dell'anzidetto principio di diritto, le Sezioni Unite hanno ritenuto il ricorso ammissibile, rimettendone l'esame alla III Sezione.

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