Ottobre 2024: Esdebitazione, valutazione del merito creditizio, liquidazione del compenso

La Redazione
11 Novembre 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di mancata diligenza nella valutazione del merito creditizio da parte della banca, esdebitazione, esclusione dei beni dal fallimento, (non) equiparabilità dei creditori non votanti ai dissenzienti ai fini della notifica, sopravvivenza della prededuzione in procedure successive, liquidazione del compenso del professionista in caso di reclamo avverso il diniego di omologazione di un concordato, bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Concordato preventivo: per l'interpretazione dell'art. 161, comma 2, lett. e) l. fall. non rileva l'art. 84, comma 3, c.c.i.i.

Cass., sez. I, 2 ottobre 2024, n. 25919

In tema di concordato preventivo, l'utilità specifica suscettibile di valutazione economica di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall., da destinare ai creditori, deve essere intesa nel senso di una concreta corrispettività della proposta concordataria, anche se in continuità, senza che rilevi – neppure dal punto di vista interpretativo – la sopravvenuta disposizione dell'art. 84, comma 3, c.c.i.i., nella parte in cui attribuisce rilievo anche alla sola rinnovazione o prosecuzione dei rapporti contrattuali. 

Esdebitazione: risultanza della procedura di cui occorre tenere conto

Cass., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946

In tema di presupposto oggettivo per l’esdebitazione, fra le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio occorre considerare l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la sola percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche se di entità irrisoria.

Sopravvivenza della prededuzione in una procedura diversa da quella d'origine

Cass., sez. I, 7 ottobre 2024, n. 26159

La prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l'area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente se sussiste una consecuzione fra le stesse e la precedenza di pagamento così riservata permane anche al di fuori del perimetro procedurale d'insorgenza se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo (Cass., sez. un., n. 42093/2021). 

Nullità del mutuo ex art. 1418 c.c. per mancata diligenza nella valutazione del merito creditizio da parte della banca

Cass civ., sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248

Non v'è ragione per cui i generali principi di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito, sottesi all'art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., non debbano essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), nel d.l. n. 23/2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40 del 2020), nei quali la banca finanziatrice dell'impresa è integralmente garantita dal fondo centrale di garanzia PMI istituito con la l. n. 662/1996. È infatti l'erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata “non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria”. (Nel caso di specie, la Corte conferma la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall. ritenendo nullo il contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. perché, attraverso la violazione da parte della banca del principio di prudente valutazione del merito creditizio, ex art. 5 TUB, si sarebbe realizzata una compartecipazione nel reato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento, ex art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.).

Esdebitazione: pagamento di solo alcuni creditori in misura “affatto irrisoria”

Cass. civ. sez. I, 9 ottobre 2024, n.26303

La condizione di cui all'art. 142, comma 2, l. fall., s'intende realizzata, in un'interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l'istituto già formulato dall'art. 1, comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anche quando alcuni dei debiti residui non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. sez. un., n. 24214 del 2011). E' stato poi ulteriormente precisato, proprio alla stregua dell'orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di "prudente apprezzamento del giudice" e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l'art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria". (Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha ritenuto tutt'altro che irrisoria la misura del 4,09%).

La semplice autodichiarazione ISEE è irrilevante ai fini dell'esclusione dei beni dal fallimento

Cass., sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27288

In tema di decreto di cui all'art. 46, comma 2, L. fall., è onere del fallito che intenda far valere il proprio diritto a trattenere quanto percepito a titolo di reddito o pensione per provvedere al mantenimento proprio e della sua famiglia ex art. 2697, comma 1, c.c., allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui egli deve sopperire ed a tal fine la semplice dichiarazione ISEE è irrilevante, in quanto redatta sulla base delle dichiarazioni dello stesso assistito, al pari della dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale; ciò non esclude, tuttavia, che la stessa possa essere valutata nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo così il proprio carattere autoreferenziale.

Concordato preventivo: creditori non votanti e creditori dissenzienti non sono equiparabili ai fini della notifica

Cass., sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27345

Il disposto dell'art. 180, comma 1, l. fall. prevede che il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del giudizio di omologazione sia notificato ai soli eventuali creditori “dissenzienti”. Non è possibile ritenere che una simile espressione, di per sé, ricomprenda tanto i creditori contrari alla proposta di concordato, quanto i creditori astenutisi dalla votazione.

Liquidazione del compenso del professionista in caso di reclamo avverso il diniego di omologazione di un concordato (non pendendo istanza di fallimento)

Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2024, n. 27638

Così come ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, anche laddove si verta in materia di reclamo avverso diniego di omologazione del concordato, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile. Anche in tal caso, infatti, il presupposto della richiesta di omologazione è una situazione che possa ingenerare una condizione di insolvenza tale poi da portare al fallimento e che quindi la verifica demandata al giudice si ponga in termini analoghi a quelli che hanno indotto a sostenere che si verta in materia di causa di valore indeterminabile.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: occorre valutare con attenzione gli esiti delle singole scelte dell'imprenditore

Cass. pen, sez. V, 29 ottobre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 39730

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto che richiede, per il suo perfezionamento, il depauperamento del patrimonio dell'impresa, che può essere anche conseguenza dell'assunzione di comportamenti di per sé leciti. Per valutare la sussistenza di tale depauperamento, tuttavia, il giudice può dover verificare se la singola operazione negoziale, che isolatamente considerata appare dannosa per le sorti della società, non si inserisca all'interno di una politica imprenditoriale che esclude o comunque elimini le iniziali conseguenze negative.

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