E’ necessaria la perfetta simmetria tra domanda giudiziale e domanda di mediazione

La Redazione
12 Novembre 2024

Il giudice di merito affronta il caso di una controversia condominiale, soggetta a mediazione obbligatoria, in cui parte attrice aveva formulato la domanda di mediazione fondandola su determinate ragioni, dopodiché aveva presentato domanda giudiziale aggiungendo una domanda nuova rispetto a quella di mediazione, relativa alla mancata attivazione del condominio per la rimozione di abusi edilizi asseritamente effettuati da una condomina.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito presso un organismo di mediazione di un'istanza che deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa; tale previsione va letta in combinato disposto con la normativa dettata dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria, la quale prevede uno stringente collegamento tra processo civile e mediazione, prevedendo che, per le materie individuate dalla norma stessa, « … L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».

Dunque, la domanda di mediazione deve essere identificata dagli elementi delle parti, oggetto e ragioni, corrispondenti in sede processuale alle personae, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.: vi deve essere, pertanto, simmetria tra queste domande, poiché l'asimmetria – in senso innovativo o ampliativo – comporta la pronuncia di improcedibilità. Se cioè la domanda giudiziale è diversa da quella di mediazione, allora si tratterà di domanda nuova che non è passata al filtro della mediazione obbligatoria ex art. 5, d. lgs. n. 28/2010 e quindi è improcedibile.

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