Pubblicato il Correttivo in materia civile della Riforma Cartabia
12 Novembre 2024
Dopo un lungo iter legislativo, finalmente il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, ossia il Decreto Correttivo della Riforma Cartabia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 2024. Tale decreto introduce correzioni e integrazioni al d.lgs. n. 149/2022, che attua la l. n. 206/2021, la quale ha delegato al Governo la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la razionalizzazione dei procedimenti relativi ai diritti delle persone, delle famiglie e all'esecuzione forzata. Di seguito, in estrema sintesi, i principali punti toccati dal decreto: Processo telematico e udienze da remoto Il decreto, semplicemente, coordina e adegua le disposizioni esistenti al formato digitale degli atti giudiziari, completando l'iter di digitalizzazione del processo civile, eliminando i riferimenti nel codice ai depositi cartacei degli atti e confermando per il deposito l'utilizzo esclusivo del sistema telematico PCT, nonché eliminando una volta per tutte i riferimenti codistici all'obbligo per il legale di indicare il proprio numero di fax. Con riguardo alle udienze telematiche, il Correttivo in alcuni casi esclude la trattazione scritta o la videoconferenza per le udienze in cui è richiesta la comparizione delle parti (art. 183 c.p.c., art. 473-bis.22 c.p.c. nel procedimento dei minori e della famiglia, art. 420 c.p.c. nel rito del lavoro), consentendo invece la sostituzione dell'udienza pubblica di discussione (art. 128 c.p.c.) con le note scritte. Infine, regolamenta l'uso delle comunicazioni elettroniche da parte della cancelleria – tra cui la comunicazione della sentenza via PEC - sancendo l’eliminazione definitiva degli obsoleti c.d. “biglietti di cancelleria” e completa la trasposizione del fascicolo d'ufficio in fascicolo informatico. Il Correttivo interviene anche sulla testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., prevedendo la possibilità di depositare un documento con firma digitale da parte del testimone al posto della presentazione in udienza. Art. 171-bis c.p.c. (verifiche preliminari) Il Correttivo chiarisce quale sia l'effettivo dies a quo del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., modificando l’art. 171-bis c.p.c. come di seguito: «Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari. Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter , anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.» Impugnazioni Anche le impugnazioni sono state oggetto di revisioni, innanzitutto con riguardo alla notifica dell'impugnazione: infatti qualora, al momento della notifica della sentenza, la parte abbia indicato un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto un domicilio digitale speciale, controparte è tenuta a notificare gli atti a quegli indirizzi; altrimenti, si applicano le modalità comuni di notifica previste ex art. 330 c.p.c. Per quanto riguarda l'appello, è stato inoltre sostituito l’art. 342, comma 1 c.p.c., che ora prevede: «L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» Inoltre, il decreto sopprime la predisposizione di una nuova procura da parte del cliente in caso di proposta negativa del giudice relatore sull'esito del ricorso e, in tema di revocazione, modifica l'art. 391-quater c.p.c., allineando i termini per la revocazione delle sentenze della Suprema Corte per conflitto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo a quelli per la pronuncia definitiva della stessa Corte europea. Modifiche al rito semplificato Il Correttivo coordina la domanda di rito semplificato con la prospettazione dell'espresso avviso, a pena di nullità, nell'atto di citazione al convenuto, riguardante i termini per comparire e la necessità di rappresentanza tecnica. Inoltre, elimina la discrezionalità del giudice nella concessione in udienza del termine per le memorie istruttorie, al fine di garantire il contraddittorio, sopprimendo il riferimento ai «giustificati motivi» nell'art. 281-duodecies c.p.c. Infine, coordina il rito innanzi al giudice di pace alle previsioni e modifiche del rito semplificato. Appello nel rito del lavoro Il Decreto Correttivo, peraltro, specifica che il ricorso in appello in materia di lavoro deve contenere, ai sensi dell’art. 434 c.p.c.: «le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»; Rito per minori e famiglia Nel rito speciale dedicato alle controversie aventi ad oggetto minori e famiglia sono stati introdotti chiarimenti rilevanti. Si è sancito l'obbligo generale di intervento del PM nelle controversie minorili e sono state coordinate le disposizioni sulla competenza del Tribunale dei minorenni per controversie sulla responsabilità genitoriale con le misure previste agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., nonché è stata attribuita al rito unico la domanda di risarcimento danni, a prescindere dalla connessione. Il Correttivo, peraltro, fornisce un quadro più chiaro sulla conversione del rito da speciale a ordinario e introduce modifiche all'impugnazione delle ordinanze indifferibili. La competenza e le procedure specifiche per le controversie che coinvolgono minori e questioni familiari sono state definite in modo più dettagliato per garantire un processo giusto ed equo. Infine, il Correttivo estende la normativa sulla violenza domestica per includere anche la violenza proveniente da altri membri della famiglia, non solo da partner conviventi. Esecuzioni Uno dei punti salienti delle nuove disposizioni riguarda l'ampliamento dei requisiti per l'atto di precetto e per il pignoramento:
Un'altra modifica significativa riguarda la somma che il debitore deve depositare per l'istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., ridotta da un quinto a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. Inoltre, per i procedimenti monitori, le fatture elettroniche sono ora prove scritte ammissibili per dimostrare l'esistenza del credito. Infine, è stata introdotta la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà in base a ragioni di urgenza da specificare nell'istanza, consentendo alla parte di richiederla prima dell'udienza di comparizione e ottenere una decisione mediante ordinanza non impugnabile a seguito di contraddittorio. |