Licenziamento disciplinare: la valutazione della proporzionalità della sanzione non è esclusa dalla previsione legale della fattispecie disciplinare
15 Novembre 2024
In caso di falsa attestazione di presenza, ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, il licenziamento del lavoratore è una conseguenza automatica e necessaria? Nel caso in cui sia stata contestata la fattispecie di cui all'art. 55-quater TUPI, l'Amministrazione conserva il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul tema è stato affermato dalla giurisprudenza che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione circa la ricorrenza di elementi che assurgono a scriminante della condotta. Dunque, ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare, una volta provata la condotta permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza del licenziamento, il che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106, c.c. per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma. |