Lavoratori mediante piattaforme digitali: pubblicata in GUUE la Direttiva UE che ne disciplina la tutelaFonte: Dir. 23 ottobre 2024 n. 2831
13 Novembre 2024
La Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 si applica alle piattaforme di lavoro digitali che operano nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile. Il Provvedimento mira a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali, introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. La norma promuove la trasparenza, l'equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica di tale tipologia di lavoro, migliorando la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere. Situazione occupazionale Gli Stati membri dovranno introdurre procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia. Gli stessi Stati dovranno stabilire una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisino fatti che indicano il potere di controllo e direzione, unitamente ad un quadro di misure di sostegno al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto della presunzione legale. Tale presunzione non comporterà l'automatica conversione del rapporto, ma potrà essere utilizzata dai lavoratori e dalle autorità vigilanti in sede di accertamento o contenzioso. Norme sulla gestione algoritmica e trasparenza dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati Le nuove misure introducono limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati riguardo il trattamento di determinati tipi di dati personali come ad esempio i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico. I rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti, dovranno essere informati in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. La sorveglianza e la valutazione umane sono garantite anche per quanto riguarda le decisioni automatizzate, incluso, laddove applicabile, riguardo le loro condizioni di lavoro e la parità di trattamento sul lavoro. Accesso alle informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali Le autorità competenti e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali hanno il diritto di chiedere alle piattaforme di lavoro digitali ulteriori chiarimenti e dettagli riguardanti le informazioni fornite, compresi dettagli relativi al contratto di lavoro. Protezione dal licenziamento Tra le misure che gli Stati membri sono chiamati ad adottare, rientrano i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto dei lavoratori mediante piattaforme digitali per fatti riconducibili all'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva. Sanzioni Le autorità di controllo responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sono anche incaricate di garantire il rispetto della direttiva in esame. In caso di violazioni relative al rifiuto delle piattaforme di lavoro digitali di conformarsi a una decisione giuridica che determina la corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli Stati membri prevedono sanzioni, che possono includere sanzioni pecuniarie. Promozione della contrattazione collettiva Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle parti sociali, e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, dovranno adottare misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva e agevolare l'esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica. Recepimento e attuazione Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° dicembre. Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2 dicembre 2026. |