La società di servicing non iscritta all'albo ex art. 106 TUB può promuovere un'azione esecutiva?
13 Novembre 2024
La giurisprudenza prevalente ha risolto la questione individuando il perimetro applicativo della riserva ex art. 106 TUB nei suoi rapporti con l'art. 115 TULPS, che prescrive la licenza del servicer per «le attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi». In particolare, si ritiene da una parte che l'esercizio esclusivo dell'attività di servicing da parte di una società implichi l'obbligo di iscrizione della stessa all'albo di cui all'art. 106 TUB, dall'altra che una diversa organizzazione, basata sulla suddivisione dell'attività tra un master servicer e uno special servicer, giustifichi la sottoposizione della riserva solo al primo, a condizione di affidare al secondo la mera riscossione di crediti. Secondo questo orientamento, l'attività di servicing è, in linea di principio, da stimarsi ricompresa nella riserva di cui all'art. 106 TUB posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6 della l. n. 130/1999, i servizi di riscossione dei crediti e dei servizi di cassa a pagamento «possono essere svolti solo da banche o intermediari iscritti … nell'albo» ex art. 106 TUB. Tuttavia, la Banca d'Italia, con comunicazione datata 11 novembre 2021, ha dato conto dell'esistenza di prassi operative per cui i terzi incaricati dalla società veicolo della riscossione dei crediti distinguono tra un master servicer, a cui siano attribuiti i «compiti di garanzia» e uno special servicer, incaricato del «recupero» dei crediti. In questo modello organizzativo, poiché solo i primi compiti sarebbero «non delegabili», ai sensi della l. n. 130/1999, solo il master servicer si iscrive all'albo ex art. 106 TUB, mentre lo special servicer si dota solo della licenza richiesta dall'art. 115 TULPS per lo svolgimento della propria attività. In tale senso, sottolinea la giurisprudenza, «paiono delinearsi due distinte ipotesi. Nella prima l'esercizio dell'attività di servicing rimane accentrato in capo alla medesima società, necessariamente iscritto all'Albo di cui all'art. 106 TUB; mentre nella seconda, l'attività è suddivisa tra due soggetti, e solo quello che mantiene un ruolo di garante si iscriverebbe al medesimo albo. Ne deriva che, per non rientrare nell'ambito di applicazione minimo della riserva, la società di servicing dovrebbe “quantomeno” provare che sia stata adottata tale prassi organizzativa» (Trib. Termini Imerese, 10 novembre 2023). Alla luce di quanto sopra, per rispondere al quesito, si deve ritenere, quindi, legittima l'attività di riscossione eseguita secondo il suindicato schema organizzativo, dove un master servicer ha delegato a uno special servicer le attività di recupero di crediti per conto di terzi. |