La rinuncia all'esecuzione del creditore procedente determina l'estinzione immediata del processo esecutivo

La Redazione
14 Novembre 2024

Il Tribunale di Lecce esamina un reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice che aveva escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo, nonostante la rinuncia del creditore procedente, poiché - dopo la dichiarazione di rinuncia del creditore procedente e fino al momento della pronuncia giudiziale di estinzione - era intervenuto altro creditore munito di titolo esecutivo.

Il Tribunale di Lecce, in tema di estinzione del procedimento esecutivo a seguito della rinuncia all'esecuzione da parte del creditore procedente, ha richiamato l'orientamento più recente di legittimità (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545), secondo cui: «L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa», poiché «il processo di esecuzione ... deve essere retto sempre da un titolo esecutivo, ... cosicché la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall'adozione di provvedimenti giudiziali» (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5921).

Questo significa che la rinuncia agli atti esecutivi comporta l'effetto istantaneo dell'estinzione (rispetto al quale la pronuncia del giudice ha solo effetto dichiarativo), sicché la procedura può essere proseguita solo se vi siano altri creditori titolati (ossia, aventi un «valido titolo esecutivo che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento» cfr. Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61) intervenuti in data antecedente alla rinuncia e non se siano successivi.

Nel caso di specie, al momento del deposito della rinuncia da parte del creditore procedente, l'unico creditore presente nella procedura era Agenzia delle Entrate per un credito inferiore alla soglia di cui all'art. 76 d.P.R. n. 602/1973 : questo significa che, quando si è prodotto l'effetto estintivo con riferimento alla posizione del creditore procedente, non vi era alcun creditore che potesse dare corso all'espropriazione e che, quindi, potesse giustificare la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.

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