Opera realizzata da un terzo con materiali propri: da quando decorre il termine per l'indennizzo?
14 Novembre 2024
La controversia approdata in Cassazione nasceva da una domanda di indennizzo per un edificio prefabbricato installato a spese dell'attrice su un terreno di proprietà dei convenuti, che, davanti ad alcuni testimoni, avevano dichiarato di volerle donare, e di cui si erano, invece, assicurati il rilascio, dopo avere ottenuto la concessione in sanatoria. Il Tribunale di Tivoli, accogliendo quanto sollevato dai due convenuti, dichiarava prescritto il diritto azionato. Nel successivo grado di appello, invece, la domanda della donna era parzialmente accolta e i proprietari venivano condannati. Questi ultimi presentavano, allora, un ricorso per cassazione con un unico motivo, supportato da una memoria esplicativa. La Suprema Corte - accogliendo il ricorso - ha spiegato che l'art. 936 c.c. non deroga al principio dell'accessione, per il quale il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni fatte su di esso da terzi con materiali propri, riconoscendo al terzo, nelle ipotesi previste dal quarto (opere o costruzioni fatti dal terzo a scienza e senza opposizione del proprietario del suolo o in buona fede) e dal quinto comma (decorso di sei mesi dalla notizia dell'incorporazione), rispettivamente, il diritto all'indennizzo e la possibilità di sottrarsi all'onere di provvedere alla rimozione a sue spese dell'opera eseguita su suolo altrui (obbligo di ottemperare allo ius tollendi). Il proprietario può, invece, scegliere tra la ritenzione delle opere e l'esercizio dello ius tollendi entro sei mesi dalla notizia dell'incorporazione, per non rendere la di lui condizione dipendente dal fatto più o meno arbitrario del terzo, salvo che le opere siano state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede. Invero, quest'ultima condizione «preclude al proprietario il diritto di esercitare lo ius tollendi, imponendogli dunque il pagamento dell'indennizzo, cui si correla il corrispondente diritto di credito del terzo, sussistente anche quando questi abbia avuto la disponibilità del fondo e la concessione ad eseguire le opere predette dal proprietario dello stesso fondo in base a titolo radicalmente nullo» (si ricorda Cass. n. 1949/1962). L'obbligo di pagamento dell'indennizzo da parte del proprietario del fondo sorge, dunque, nel momento in cui il predetto si trovi nelle condizioni di non poter esercitare lo ius tollendi e, quindi, allo scadere dei sei mesi dalla conoscenza delle opere ovvero immediatamente in caso di sua consapevolezza e non opposizione. I giudici hanno, poi, espressamente stabilito che è dal momento in cui il proprietario non può più esercitare lo ius tollendi che decorre il termine prescrizionale per far valere il diritto all'indennizzo e non dal rilascio del bene, trovando esso titolo nel vantaggio economico che da detta costruzione od opera deriva al proprietario del fondo (sul titolo del diritto all'indennizzo Cass. n. 10441/2002). (tratto da: dirittoegiustizia.it) |