Speciale - Decreto correttivo del processo civile: commento alle novità in vigore dal 26 novembre

Mauro Di Marzio
14 Novembre 2024

Quali sono le principali novità del Decreto correttivo? Il presente contributo fornisce un prezioso inquadramento e commento delle novità del Decreto correttivo della Riforma Cartabia nel processo civile e costituisce il primo di vari approfondimenti che saranno pubblicati sulla portata del d.lgs. n. 164/2024, in vigore dal 26 novembre

Inquadramento

Dopo la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella remota riunione del 15 febbraio 2024, all'esito di una lunga e travagliata gestazione protrattasi per ben 258 giorni, più o meno il tempo necessario ― potrete trovarne riscontro con una facile ricerca nel web ― per il parto di un gorilla (ci sia consentita un po' di ironia!), vede finalmente la luce il d.lgs. del 31 ottobre 2024, n. 164, correttivo alla riforma Cartabia, il quale entrerà in vigore il prossimo 26 novembre 2024.

Una prima constatazione è che il correttivo modifica, se non andiamo errati, nientemeno che 128 articoli del codice di procedura civile, come risultante dalla c.d. Riforma Cartabia: e, se dopo tale cosiddetta riforma, è residuata l'esigenza di correggere 128 articoli del codice (senza considerare le disposizioni di attuazione), non possiamo forse trarne anzitutto argomento per confermare un'opinione alquanto diffusa, e cioè che la Cartabia è stata la peggiore riforma della storia della procedura civile, dal 1942 in poi?

Ma, insomma, questa è la bicicletta e con questa dobbiamo pedalare.

Disciplina transitoria

Cominciamo allora con la disciplina transitoria. La materia è disciplinata dall'art. 7 d.lgs. n. 164/2024.

Il correttivo si applica anche ai procedimenti pendenti, introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Non è che questa previsione non susciterà alcuna difficoltà applicativa, dal momento che le modifiche normative apportate dal correttivo si applicano anche ai processi pendenti dalla data indicata. Sembra debba intendersi che le nuove norme si applicheranno sì ai procedimenti pendenti, ma sempre che non sia stata già fatta applicazione di quelle in precedenza vigenti e, cioè, sempre che i procedimenti pendenti non siano giunti ad una fase ormai incompatibile con l'applicazione delle nuove norme.

La regola generale, poi, non si applica in alcuni casi:

  • la previsione dell'abrogato art. 50-bis, comma 1, numero 7-bis c.p.c., secondo cui il tribunale giudica in composizione collegiale nell'azione di classe di cui all'art. 140-bis del codice del consumo, norma anch'essa abrogata, continua ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere prima del 19 aprile 2020, data di entrata in vigore della l. n. 31/2019: «Disposizioni in materia di azione di classe»;
  • gli artt. 183-ter (norma su cui precisiamo, per non tornarci oltre, che il correttivo ha previsto che l'ordinanza ivi prevista costituisca anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale) e 183-quater c.p.c., in particolare, così derogando alla disciplina transitoria precedentemente vigente, ossia all'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 le disposizioni di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. e quelle di cui all'art. 281-sexies c.p.c., come modificati, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023;
  • ferma restando la già citata disciplina transitoria, in materia di esecuzione forzata, gli artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c., già "cartabiati" ed ulteriormente corretti, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria delle norme contenute nell'art. 3 d.lgs. n. 164/2024, ossia di quelle che modificano disposizioni del codice di procedura civile, poi vi sono ulteriori norme transitorie, riferite ad altre disposizioni del correttivo sulle quali qui ora sorvoliamo.

Addio al deposito in cancelleria: modifiche di poco conto

Sotto questo titoletto intendiamo far riferimento ad una pluralità di interventi, che neppure sarebbe utile elencare singolarmente, le quali sopprimono i riferimenti contenuti nel codice di procedura civile ai depositi in cancelleria.

Si tratta di un intervento di rilievo precettivo pari a zero, giacché si risolvono nella mera presa d'atto che, col processo telematico, il deposito non si fa più in cancelleria, ma si fa, appunto, telematicamente.

Nell'ambito di tali modifiche di poco conto diremmo possa collocarsi anche l'eliminazione di cui ancora definitiva del fax e del telefax, reperti di archeologia industriale di cui ancora facevano menzione gli artt. 125 e 250 c.p.c.

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Il correttivo interviene sul procedimento di pubblicazione e comunicazione della sentenza, che «è resa pubblica mediante deposito telematico». E, cioè, viene a mancare la fase di pubblicazione affidata alla cancelleria ed è direttamente il giudice a dar luogo alla pubblicazione.

Qui bisognerà vedere se nella pratica si tratterà di una semplificazione, ovverosia se la soppressione del salutare intervento della cancelleria (che sovente al momento della pubblicazione interviene a segnalare eventuali imperfezioni nelle intestazioni, nei nomi delle parti e così via) sarà un bene o no.

Dopodiché: «Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite». Ovviamente «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325». Qui il discorso sarebbe non proprio semplicissimo, ma non è questo il momento di farlo.

Comunicazioni e notificazioni

Significativi gli interventi in questa materia.

Spariscono finalmente i biglietti di cancelleria. L'art. 136, comma 2 c.p.c. è infatti così modificato: «La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale …», nel rispetto della pertinente normativa. Se con la comunicazione telematica non si raggiunge lo scopo, sia perché essa non può essere eseguita, sia perché non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa comunicazione «è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'art. 149-bis». Si tratta, per dirla in breve, di una sorta di albo pretorio telematico in cui vengono convogliate le comunicazioni, ma anche le notificazioni, che non si riescono a fare per causa imputabili al destinatario.

L'art. 149-bis, comma 3 c.p.c., sulla notificazione telematica dell'ufficiale giudiziario, stabilisce che: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato». Si tratta di una previsione conforme ai principi, che non sembra apportare una qualche reale novità. Nello stesso art. 149-bis c.p.c. è aggiunto un settimo comma che nuovamente distingue, come si è appena visto per le comunicazioni, tra notificazioni che non si perfezionano telematicamente per causa imputabile o non imputabile al destinatario. Se il mancato perfezionamento è da ascrivere a causa non imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario, che deve di default provvedere alla notifica in forma telematica, passa alla notifica tradizionale in forma cartacea ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss. Se il mancato perfezionamento si verifica invece per causa imputabile al destinatario, soccorre il deposito nel portale dei servizi telematici del quale si è appena detto.

In materia di notificazioni e comunicazioni occorre ancora aggiungere che sono state apportate modificazioni all'art. 170 c.p.c., nell'ottica, ovviamente, di valorizzare gli indirizzi telematici. È stato poi previsto nella medesima ottica che: «Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale».

Infine è stato aggiunto nella norma un periodo contenente in buona sostanza un rinvio, secondo cui: «Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati».

Modifiche concernenti l'atto di citazione

Nulla di eclatante.

Viene modificato l'art. 163 c.p.c. È stabilito che l'atto di citazione deve contenere anche «l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi» del convenuto e delle persone che lo rappresentano o assistono. Naturalmente se il convenuto un indirizzo di posta elettronica certificata ce l'ha.

In tema di citazione un cenno va fatto alla previsione di possibile anticipazione dell'udienza ex art. 163-bis c.p.c.: se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, a seguito della richiesta del convenuto di fissare l'udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall'attore, il presidente provvede con decreto: si tratta di un rimedio volto a scongiurare l'uso strumentale, soprattutto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche nelle cause di accertamento negativo del credito, della individuazione dell'udienza ad opera di chi introduce il giudizio, indicando una scadenza assai lontana nel tempo in modo da allontanare il momento in cui arriverà la decisione del giudice sulla sussistenza del credito.

Le verifiche preliminari

Uno degli interventi di maggior rilievo è svolto con riguardo alle verifiche preliminari, uno degli aspetti di maggiore criticità della riforma, la quale come tutti sanno prevede che le parti si scambino una batteria di memorie, peraltro in tempi estremamente compressi, prima ancora di aver visto in faccia il giudice.

L’art. 171-bis c.p.c. è stato così sostituito: «Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari. Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’art. 171–ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’art. 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’art. 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all’art. 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo».

È, quello dell’analisi del nuovo art. 171-bis c.p.c. un tema importante su cui effettueremo a breve ulteriori indispensabili interventi di approfondimento. Per ora ci limitiamo a rilevare che la norma:

  • mira a chiarire quale sia il termine a quo per il deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.;
  • anticipa al momento delle verifiche preliminari, e sembra una cosa senz’altro sensata, lo switch dal procedimento ordinario a quello semplificato.

La trattazione scritta

Un intervento non insignificante, e che in fin dei conti non é neppure malaccio, è stato effettuato sull'art. 127-ter c.p.c., dettato in materia di trattazione scritta o, come pure si dice, con espressione incurante della soglia del ridicolo, di «udienza cartolare».

Il senso complessivo, possiamo sintetizzare, si riassume nel togliere al giudice l'ultima parola in ordine alla scelta di convertire o meno l'udienza in trattazione scritta, il che pone un freno ad una disposizione con un certo sapore autoritario, che in più punti colora la c.d. Riforma Cartabia. Sicché al comma 1 è stato aggiunto il periodo: «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice».

Al secondo comma, e questo è un aspetto importante, è stato invece previsto che «Nel caso previsto dall'art. 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica».

Con tale intervento fa il paio quello apportato al successivo art. 128, comma 1 c.p.c., laddove è stato aggiunto il periodo: «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga».

Al quinto comma dell'art. 127-ter c.p.c. è stato inoltre aggiunto il periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza». Qui la norma ha invece un significato diverso, perché mira a facilitare il compito del giudice, ma soprattutto della cancelleria, che può sbrigare il lavoro residuo, all'esito della trattazione scritta, entro il giorno successivo.

Il procedimento semplificato

È stato modificato l’art. 281-decies c.p.c..

Il secondo comma dispone che «Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.».

Dopo il secondo comma è stato inoltre aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645». Si tratta di interventi che mirano a chiarire quale sia l’ambito di applicabilità del procedimento semplificato.

Il contenuto del ricorso nel procedimento semplificato viene assimilato a quello della citazione col nuovo primo comma dell’art. 281-undecies c.p.c.: «La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 -bis ), 4), 5), e 6) dell’articolo 163 e l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Con riguardo alla fase introduttiva, sempre del semplificato, l’art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. consente che il giudice possa concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria, non più se richiesto ed in presenza di giustificato motivo, bensì «quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte e se richiesto».

Con riguardo alla fase decisoria, l’art. 281-terdecies, comma 1 c.p.c., è stato così sostituito: «Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell’art. 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l’istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all’esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell’art. 275 -bis».

Anche qui, con riguardo ai diversi aspetti, offriremo al più presto approfondimenti, che sono necessari e richiedono uno spazio incompatibile con questo iniziale resoconto delle novità.

Il giudice di pace

Il correttivo interviene - e ci voleva - sul procedimento dinanzi al giudice di pace, provando a correggere una serie di criticità dovuta alla Cartabia.

All'art. 318, comma 2 c.p.c., viene aggiunto questo periodo: «Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'art. 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

L'art. 319, comma 1 c.p.c. non prevede più il deposito del ricorso notificato per la costituzione dell'attore: «L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura». Inoltre, quanto all'art. 319, comma 2 c.p.c., il secondo comma è stato sostituito dal seguente: «Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale».

Secondo l'art. 321 c.p.c., il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. «ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione».

Le impugnazioni

Modifiche di un certo rilievo in materia di impugnazioni.

Cambia l'art. 330 c.p.c., norma che un tempo occupava pagine e pagine dei repertori, è adattato al contesto telematico, col riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Cambiamenti importanti attingono il giudizio di appello. Nell'art. 342 c.p.c. i requisiti di chiarezza e sinteticità vengono estrapolati dall'ambito al quale si riferisce esplicitamente la sanzione di inammissibilità: novità certamente apprezzabile.

Cambia poi la norma sulla costituzione dell'appellante, per ovviare alle gravi incongruenze derivanti dall'approssimativa redazione della c.d. Riforma Cartabia. L'art. 347 c.p.c. prevede ora al primo comma che: «L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza …». Insomma il termine per la costituzione è di venti giorni (la giurisprudenza ci era arrivata per via interpretativa), dunque anche per la formulazione dell'appello incidentale, che va proposto in comparsa di costituzione tempestivamente depositata.

All'art. 350 c.p.c. è stato precisato che: «L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio».

Importante l'intervento sull'art. 351 c.p.c. Il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l'appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto».

Anche l'appello nel rito del lavoro, art. 434 c.p.c., è stato attinto dal correttivo sulla stessa linea dell'art. 342 c.p.c..

In Cassazione cambia l'art. 380-bis c.p.c., nel senso che, per fare quella che per brevità chiamiamo opposizione alla "PDA" (procedimento per la decisione accelerata), non occorre una nuova procura.

Il procedimento persone-minori-famiglia

Qui vi sono interventi concernenti soprattutto l’ambito di applicazione, le modalità di mutamento del rito, il reclamo alla corte d’appello dei provvedimenti temporanei e urgenti, l’udienza di trattazione, l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, i poteri del pubblico ministero.

Qui il nostro approfondimento sarà pubblicato a giorni.

Procedimento per decreto ingiuntivo

Il Correttivo ha ricompreso le fatture elettroniche tra i documenti da allegare nei ricorsi per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività.

Viene introdotta la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà. All'art. 648 c.p.c. è stato aggiunto il periodo: «Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile».

Anche qui pubblicheremo a breve un già pronto approfondimento.

L'esecuzione forzata

Il precetto, ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 480 c.p.c., deve contenere «l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale». In difetto, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis».

Il pignoramento deve contenere «l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis».

Sull'istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. è stata diminuita la somma che il debitore deve depositare: un sesto e non più un quinto. Avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 c.p.c.: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

Viene evidenziata, nella nuova formulazione del secondo comma dell'art. 557 c.p.c., l'esigenza di allegare al momento dell'iscrizione a ruolo anche la nota di trascrizione del pignoramento.

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