Requisiti per contrarre finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata
14 Novembre 2024
Massima L’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata da parte del Tribunale presuppone una preliminare verifica della funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, i requisiti che possono ritenersi sussistenti ove la nuova finanza: a) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla continuità aziendale e la maturazione di ulteriori perdite; b) tenendo conto del significato attribuito all’espressione “miglior soddisfazione dei creditori”, risponda all’interesse del ceto creditorio all’esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale; c) tenendo conto delle finalità della composizione negoziata, ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, possa ragionevolmente ritenersi idonea al superamento della situazione di crisi delineata nell’art. 12 c.c.i.i. Il caso Il caso in esame trae origine da un ricorso ex art. 22, comma 1, lettera a), c.c.i.i.. depositato da una società per azioni nell’ambito di una procedura di composizione negoziata. In particolare, la predetta società ha chiesto di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili per € 1.500.000 ai sensi dell’art. 6 c.c.i.i., mediante l’emissione di una tranche di obbligazioni convertibili di pari importo; ulteriori € 1.000.000 con altri potenziali investitori a titolo di apporto addizionale rispetto al POC. In sede di audizione dei creditori della società istante, un creditore ha formulato osservazioni eccependo anche l’insussistenza, in generale, delle condizioni di cui all’art. 22, comma 1, lettere a) e b), c.c.i.i. La questione La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale, dunque, concerne l'analisi dei requisiti necessari, previsti dall'art. 22 c.c.i.i., per permettere alla società istante di contrarre i finanziamenti prededucibili in seno alla procedura di composizione negoziata. Le soluzioni giuridiche La disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella contemplata dall'art. 22, comma 1,lett. a) (con riguardo al finanziamento da parte di terzi investitori) e comma 1, lett. b) (con riguardo al finanziamento da parte del socio e cessionari della relativa posizione), a norma dei quali il tribunale, in composizione monocratica, può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci, ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i. La ratio delle disposizioni è quella di promuovere, soprattutto in deroga alla postergazione prevista dall'art 2467 c.c., il finanziamento dell'impresa in condizioni di squilibrio economico e finanziario con una sorta di prenotazione della prededuzione in funzione di un eventuale contesto concorsuale. Anzitutto, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi di legge, gli atti autorizzati ai sensi dell'art. 22 conservano i propri effetti ove successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato. Come detto sopra, l'autorizzazione del tribunale presuppone una preliminare verifica della funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori; ad avviso del Tribunale, detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la nuova finanza, da intendersi, con riferimento al risultato economico, come qualsiasi volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo (Cass. 30054/2023; Cass. 3017/2019): a) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla continuità aziendale e la maturazione di ulteriori perdite; b) tenendo conto del significato attribuito all'espressione "miglior soddisfazione dei creditori", risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale; c) tenendo conto delle finalità della composizione negoziata, ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, possa ragionevolmente ritenersi idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 12 c.c.i.i.. La valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza deve allora entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma 7, l.fall. (oggi art. 94 o art. 46 c.c.i.i. nell'ambito del concordato preventivo), ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché il suddetto requisito può dirsi sussistente laddove:
Superato il preliminare vaglio di ammissibilità, ad avviso del Tribunale di Parma l'operazione può essere autorizzata ove la stessa risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative e possa ragionevolmente formularsi una prognosi di successo del piano di risanamento avuto riguardo alla sostenibilità ed alla funzionalità del finanziamento richiesto con le delineate prospettive di superamento della crisi. In relazione al caso di specie, ed alle eccezioni mosse dal sopra richiamato creditore, il Tribunale ha ritenuto in parte fondate le osservazioni del creditore opponente con riguardo all'inammissibilità della richiesta di autorizzare la prededucibilità di parte dei sopra richiamati finanziamenti in ragione della dichiarata destinazione al "rimborso del finanziamento-ponte" (di € 500.000), trattandosi di domanda volta al riconoscimento postumo della prededucibilità rispetto ad un credito, originariamente chirografario, sorto per effetto di un'operazione realizzata esternamente alla CNC ed al di fuori di qualunque controllo da parte del tribunale. Il Tribunale ha invece ritenuto di non condividere le ulteriori eccezioni avanzate, ritenendo lecite le operazioni poste alla base delle discusse operazioni di finanziamento. Con riguardo alla funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale, il Tribunale si è affidato soprattutto al parere dell'Esperto, il quale ha confermato la tesi sostenuta dalla ricorrente rilevando come, dalle proiezioni di cassa, stante la presenza di un flusso negativo, a far data dal mese di gennaio 2024, in difetto dell'apporto di finanza urgente, non avrebbero potuto essere assicurate le risorse necessarie a garantire la continuità aziendale per acquisto di materie prime, regolare adempimento delle obbligazioni nei confronti dei dipendenti, rimborso del debito erariale rateizzato e pagamento dei fornitori strategici. Il Tribunale ha altresì segnalato che l'Esperto ha evidenziato l'assoluta utilità della finanza urgente per la continuità d'impresa, in quanto funzionale «al ripristino sia dell'ordinario e necessario ciclo degli approvvigionamenti, sia delle accessibili rateizzazioni nel pagamento delle imposte e dei contributi», ribadendo come i finanziamenti consentano di evitare un danno grave ed irreparabile rendendo possibile la prosecuzione dell'attività ordinaria e l'implementazione delle operazioni straordinarie volte al recupero di redditività e, in particolare, rendendo praticabile: a) l'attuazione di vantaggiose fasi produttive e commerciali pianificate con la delocalizzazione di taluni processi di produzione; b) il trasferimento d i alcune attività con la ottimizzazione di connesse attività logistiche e produttive; c) il sincrono ripristino finanziario della regolarità del ciclo degli approvvigionamenti e dei presupposti di regolare capacità solutoria; d) la simultanea valorizzazione delle potenzialità indotte ad una società controllata (omissis) acquisita con un apporto tendenzialmente maggiore di quei flussi di cassa già previsti nel piano. Anche sul frangente della funzionalità rispetto al miglior soddisfacimento delle aspettative creditorie, il Tribunale si è rimesso alle valutazioni formulate dall'Esperto, il quale ha condiviso le argomentazioni della istante laddove evidenziava la convenienza del percorso di ristrutturazione intrapreso e proseguito mediante il programmato apporto di finanza urgente rispetto all'alternativa liquidatoria di matrice concorsuale. Pertanto, il Tribunale ha condiviso l'idea dell'Esperto, secondo il quale solo attraverso l'apporto del finanziamento richiesto sarebbe stato possibile assicurare, seppur in tempi necessariamente dilazionati, un'utilità superiore per il ceto creditorio considerato nel suo complesso. Il Tribunale ha infine ritenuto che la scelta gestoria della ricorrente fosse coerente con il piano di risanamento impostato. Osservazioni e conclusioni Alla luce della ricostruzione sopra esposta, il Tribunale ha autorizzato la società a contrarre parte dei finanziamenti prededucibili richiesti, avendo appurato la funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori. Ciò, in quanto la nuova finanza avrebbe consentito di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla continuità aziendale e la maturazione di ulteriori perdite, rispondendo all’interesse del ceto creditorio all’esito del raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale ed essendo in linea con le finalità della composizione negoziata. |