Art. 422 c.p.c.: norma processuale manifesto o norma in cerca d’autore alla luce delle nuove tecnologie?
Francesco Barracca
15 Novembre 2024
Il contributo esplora l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla registrazione delle deposizioni dei testi, delle parti e dei consulenti prevista dall'art. 422 c.p.c., nonché alla redazione del verbale di udienza
Premessa
L'art. 422 c.p.c. è una disposizione dettata per il processo del lavoro che, nelle aule di giustizia, non ha mai avuto attuazione.
Eppure si tratta di norma processuale di estrema importanza in quanto mira a garantire la genuinità descrittiva dei fatti e degli accadimenti che si intersecano all'interno del processo del lavoro e a garantire, contestualmente, la trasparenza e la celerità dei tempi di definizione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice del lavoro.
Il presente contributo si focalizzerà, in particolare, sulle ragioni dell'introduzione della norma all'interno del processo del lavoro e sulla possibile vis expansiva dell'art. 422 c.p.c. alla luce delle nuove intelligenze artificiali presenti già nel mondo giuridico e delle esperienze di paesi vicini all'Italia, come, ad esempio, la Spagna.
La disciplina dell'art. 422 c.p.c.
L'art. 422 c.p.c. prevede che «Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti».
La norma è rimasta “congelata” all'interno del codice di procedura civile in quanto non ha mai avuto concreta applicazione.
La disposizione consente («può») al giudice di sostituire la verbalizzazione sintetica effettuata dal cancelliere con una verbalizzazione integrale mediante registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Il riferimento all' «autorizzazione» farebbe ritenere che la sostituzione della verbalizzazione sia subordinata alla richiesta di una delle parti del processo, per cui il potere di sostituzione sarebbe rimesso esclusivamente alle parti. A parere di chi scrive, la sostituzione della verbalizzazione del cancelliere con la registrazione su nastro ben può essere disposta d'ufficio dal giudice quando, per la delicatezza del processo, per il numero dei testi da ascoltare e per l'assoluta complessità delle questioni giuridiche sottese al giudizio, appare opportuna una registrazione delle audizioni dei testimoni, delle parti o dei consulenti.
La registrazione su nastro potrà riguardare le dichiarazioni testimoniali, l'interrogatorio libero delle parti, l'interrogatorio formale e l'audizione del consulente, in caso di convocazione del giudice per chiarimenti. La norma non è applicabile, invece, in caso di ispezioni dei luoghi o di attività peritali, in quanto attività che vengono svolte al di fuori dell'udienza.
L'art. 422 c.p.c. costituisce una deroga:
all'art. 126 c.p.c. (il quale prevede che «Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale»);
e all'art. 130 c.p.c. («Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte»).
Il verbale è quel documento scritto che il cancelliere redige contestualmente allo svolgimento dell'attività processuale e che è volto a fare fede dell'attività svolta dallo stesso cancelliere o dal giudice o dalle parti. Il suo contenuto è costituito dall'indicazione delle persone intervenute, dalle dichiarazioni ricevute, dalla descrizione dell'attività espletata, delle rilevazioni compiute, nonché delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono svolte.
La necessità di svolgere tale attività di documentazione discende dalla oralità che contraddistingue il processo civile e, ancor di più, il processo del lavoro e ciò comporta la necessità ineludibile di mettere per iscritto tutte le attività materiali svolte al preciso fine di lasciare traccia degli atti compiuti. La Cassazione, con la decisione Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 1983, n. 1847, ha affermato che il cancelliere, sotto la direzione del giudice, deve compilare il processo verbale d'udienza facendo risultare le attività compiute anche da parte delle persone intervenute - nonché le loro dichiarazioni - ma non è tenuto a riportare a verbale le argomentazioni difensive dei difensori delle parti; tale obbligo può desumersi dalla particolare connotazione del processo del lavoro, dato che il principio dell'oralità ed immediatezza non consente una accentuata attività di verbalizzazione. Inoltre non può non rilevarsi che nella realtà il verbale non viene redatto dal cancelliere, bensì dallo stesso magistrato, il quale non solo deve dirigere l'udienza e porre le domande alle parti o ai testi ma anche procedere materialmente alla redazione del verbale all'interno dell'applicativo “Consolle”.
La carenza oramai endemica di personale amministrativo, soltanto “calmierata” negli ultimi anni con l'assunzione di nuovi cancellieri e con i funzionari UPP, ha costretto il giudice del lavoro (e più in generale il giudice civile) a svolgere le mansioni di verbalizzatore delle attività svolte in udienza con un aggravio dei tempi di trattazione dei procedimenti e con il rischio di contestazioni sulla completezza dei verbali con conseguente creazione di situazioni conflittuali tra le parti o con l'organo giudicante.
L'art. 422 c.p.c. come norma traino per una nuova documentazione degli avvenimenti processuali in chiave tecnologica
La documentazione dei fatti processuali non può essere opera del giudice, il quale non svolge le mansioni del cancelliere e tale attività, sotto il profilo pratico, può ledere la serenità e la celerità della trattazione dei procedimenti che vengono chiamati in udienza.
Come detto, una verbalizzazione non “mediata” dal cancelliere diviene faticosa e deve ritenersi parziale in quanto è solo scritta e, quindi, diventa foriera di contenziosi e di forme di intervento “mirate”: ad es., il difensore può intervenire mentre il giudice sta procedendo alla verbalizzazione di un teste, per fargli perdere la concentrazione qualora il teste inizi a fare delle dichiarazioni sfavorevoli alla parte da questi difesa o, ancora, qualora la parte, in sede di interrogatorio libero, rilasci delle dichiarazioni che possono danneggiare la sua linea difensiva.
Inoltre non è da trascurare che un verbale self executing dal giudice può provocare a quest'ultimo, soprattutto in processi complessi, una situazione di forte stress, considerato che il magistrato si trova contestualmente a dover ascoltare, scrivere e decidere nello stesso momento.
La registrazione su nastro o su altro supporto costituirebbe una sicura garanzia per il giudice e le parti del processo del lavoro, in quanto il giudice si concentrerebbe soltanto sull'ascolto e sulla decisione mentre tutti i fatti processuali verrebbero contestualmente ed automaticamente registrati su dei supporti (ed utilizzati magari successivamente dal giudice per la decisione o dai difensori delle parti per la preparazione delle note difensive, ecc.). Inoltre, la registrazione dell'udienza (con contestuale trascrizione) potrebbe essere utile anche per quei procedimenti che vengono trattati, nel corso degli anni, da più magistrati i quali, magari, non hanno assistito alle audizioni dei testi e, quindi, devono fare affidamento esclusivamente sulla “descrizione” cartacea di quanto dichiarato.
L'utilizzo della registrazione potrebbe consentire, ad esempio, al nuovo giudice titolare del procedimento di ascoltare le dichiarazioni di testi ritenuti decisivi dalle parti e, eventualmente, valutare di sentirli di nuovo. La registrazione degli avvenimenti processuali potrebbe essere utile anche in sede di appello e, più in generale, costituirebbe una sorta di “scatola nera” del processo, una sorta di garanzia per tutte le parti del processo. Si fa presente, tra l'altro, che vi sono Paesi europei, come la Spagna, che videoregistrano, con contestuale trascrizione, le udienze civili e penali con la possibilità, per il giudice, di avere immediatamente la trascrizione delle dichiarazioni. Esistono, poi, delle intelligenze artificiali che consentono di ricavare da una voce registrata determinate parole (es. “orario di lavoro”, “straordinario”, ecc.) e restituire al giudice le dichiarazioni testimoniali che hanno contengono determinate parole chiave che siano ritenute fondamentali per un determinato thema decidendum ovvero soltanto una sintesi delle dichiarazioni testimoniali.
L'art. 422 c.p.c. potrebbe fungere da volano per quella semplificazione del lavoro giudiziario che è anche uno degli ambiti “preferenziali” del D.D.L. sull'Intelligenza Artificiale (vedasi, in particolare, l'art.14), attualmente in discussione.
Un sistema di intelligenza artificiale che registra, traduce e trascrive aiuterebbe certamente il lavoro giudiziario semplificandolo e garantendo, al contempo, una documentazione dei fatti processuali genuina, veritiera e controllata.
Una verbalizzazione con un sistema di registrazione e traduzione darebbe finalmente applicazione all'art. 422 c.p.c. e consentirebbe, altresì, di dare una corretta applicazione all'art. 207 c.p.c., la cui norma dispone che le dichiarazioni delle parti e dei testimoni devono essere riportate in prima persona, in modo da garantirne la massima fedeltà.
Conclusioni
L'art. 422 c.p.c. è una disposizione che necessita di una immediata e generale applicazione in quanto può essere davvero utile per semplificare il lavoro giudiziario, soprattutto nel processo del lavoro (dove le dichiarazioni testimoniali hanno, ancora, un ruolo “predominante”).
Occorre, tuttavia, un piano di investimenti per il miglioramento degli hardware e per l'innesto di intelligenze artificiali (già in uso in molte amministrazioni pubbliche) per videoregistrare e trascrivere le dichiarazioni delle parti o dei testimoni.
La celerità del processo non può che passare anche con il miglioramento delle condizioni materiali di lavoro. Per questo la tecnologia, se ben governata, può essere un sicuro e fedele alleato.
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Sommario
La disciplina dell'art. 422 c.p.c.
L'art. 422 c.p.c. come norma traino per una nuova documentazione degli avvenimenti processuali in chiave tecnologica