È stata pubblicata la versione aggiornata del Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet. Le novità riguardano soprattutto l'influencer marketing.
È stata pubblicata dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (c.d. IAP) la versione aggiornata del Regolamento Digital Chart, che costituisce parte integrante del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (qui allegato).
Essa si applica dal 30 ottobre 2024 e ha l'obiettivo di garantire trasparenza nella pubblicità diffusa attraverso internet, in particolare, tramite l'influencer marketing.
Si riepilogano di seguito le principali novità:
revisione lessicale e strutturale: è stata apportata una revisione lessicale e di struttura al testo per semplificare e chiarire vari punti, ad esempio la distinzione tra i casi in cui in cui si ha una semplice collaborazione con il brand (art. 2) e quelli in cui vi sia, invece, un rapporto di committenza (art. 3);
contenuti promozionali: è stata precisata la necessità di rendere immediatamente visibili le indicazioni sulla natura pubblicitaria dei contenuti promozionali senza che l’utente debba effettuare ulteriori azioni (i c.d. idonei accorgimenti). Gli idonei accorgimenti da adottare per segnalare la natura promozionale sono stati, inoltre, esplicitamente estesi anche ai tool offerti dalle piattaforme e dai social media; pertanto, le didascalie dei post devono essere strutturate in modo tale da permettere all’utente di visualizzare subito la natura promozionale del contenuto;
nuove tipologie di contenuto: oltre a post e video, sono stati inclusi nel regolamento anche i contenuti audio, come i podcast, che possono essere utilizzati per campagne di influencer marketing;
uso dei tool delle piattaforme social: è stata inserita una disposizione che stabilisce che, laddove i tool delle piattaforme contengano già un’indicazione conforme al regolamento, non è necessario ripetere la dicitura nelle descrizioni o nei contenuti stessi;
inviti a eventi e fruizione di servizi: alla casistica degli inviti a eventi è stata aggiunta quella relativa ad altri servizi gratuiti offerti agli influencer, per i quali sarà necessario utilizzare il disclaimer “invitato/a da… brand” o “invited by… brand”;
inclusione di hashtag specifici per i link di affiliazione: nel caso del c.d. affiliate marketing, attraverso il quale l’influencer viene premiato con una commissione e/o altro vantaggio per aver fornito un risultato specifico ad un inserzionista, oltre a indicare l’hashtag inerente al rapporto di committenza tra brand e influencer, è stato aggiunto l’obbligo per l’influencer di inserire in modo ben visibile nei contenuti pubblicati che contengano il codice sconto o il link di affiliazione, un’avvertenza che renda evidente la finalità promozionale degli stessi, quali: “link affiliato + brand” / “affiliate link + brand” (art. 4);
autopromozione: è stato aggiunto un punto specifico sulle autopromozioni, ovvero i contenuti che riguardano brand e iniziative ideate dallo stesso influencer. Nello specifico, è stato precisato che nel caso in cui l’influencer promuova opere di cui è autore o interprete, oppure prodotti o servizi contraddistinti da un marchio coincidente con il suo nome, non è necessaria alcuna avvertenza, poiché quanto forma oggetto della promozione è chiaramente e direttamente riconducibile all’influencer stesso. Diversamente, occorrerà inserire nei contenuti diffusi un’avvertenza che renda evidente la finalità promozionale degli stessi, secondo le regole di cui all’art. 1 del regolamento stesso.
Per un approfondimento relativo al contratto che intercorre tra un influencer e una società che lo incarica di sponsorizzare i propri prodotti si veda il contributo pubblicato qui in data 11 ottobre 2024 a firma dell'Avv. Andrea Lino.
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