Nota della DGSIA: deposito dell’atto nell’area web per le notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario
19 Novembre 2024
Il “sospeso” quadro normativo tracciato dalla riforma Cartabia Com'è noto, l'art. 3-bis della l. n. 53/1994 (ampiamente rivisitato dal d.lgs. n. 149/2022, c.d. riforma Cartabia civile) sull'obbligatorietà delle notifiche a mezzo PEC per gli avvocati, dopo vari slittamenti (dapprima l'art. 4-ter d.l. 10 maggio 2023, n. 51 – cosiddetto decreto enti pubblici e proroghe, introdotto in sede di conversione della l. 3 luglio 2023, n. 87 – aveva sospeso fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia dei commi 2 e 3 dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994; successivamente, il comma 5-bis dell'art. 11 d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 – cosiddetto decreto milleproroghe – come convertito nella l. 23 febbraio 2024, n. 18, ha allungato la sospensione fino al 31 dicembre 2024) , entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025. La normativa che ha disposto la sospensione ha anche precisato che «fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 3-ter della citata l. n. 53/1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato». La mancata attivazione dell'area web riservata nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario ha creato un intoppo nella rivoluzione digitale delle notifiche degli avvocati (rese obbligatorie dalla riforma Cartabia, salve espresse deroghe). La riforma Cartabia prevede, a tal fine, – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell'atto – che l'area web sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest'ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. La nota del DGSIA sul deposito nell'apposita area web del portale La nota della DGSIA del 14 novembre 2024 ha come obiettivo di tracciare i passaggi per inserire nell'area web le notifiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario. Dal portale accessibile dai servizi riservati del SitoWeb PST sarà possibile per gli avvocati:
Il destinatario della notifica o che desidera inserire/gestire delle notifiche da perfezionare potrà accedere al sito web PST con le modalità di autenticazione già previste (ADN, SPID, CIE, CNS). Si precisa che le sezioni “Predisponi notifica” e “Notifiche predisposte e certificazioni” saranno visibili solo se il soggetto, loggatosi, possiede uno dei ruoli “Avvocato”, “AvvocatoEntePubblico” o “Cassazionista” nel ReGIndE. Tramite la sezione “Notifiche non perfezionate” i soggetti potranno consultare tutte le notifiche non perfezionate di cui sono destinatari. L'utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (“dal al”, campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del mittente (campo opzionale). Si scandiscono i passaggi telematici da percorrere per l'avvocato notificante: inserimento notifica non perfezionata: nel caso in cui un avvocato ottenga una risposta di mancata consegna al momento dell'invio di una PEC verso un altro avvocato, potrà accedere al sito web PST nell'area riservata nella quale visualizzerà la sezione “Predisponi notifica”. Nella griglia dei risultatati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), la data di inserimento, il codice fiscale dell'avvocato mittente, l'oggetto della notifica, oltre a scaricare l'atto da notificare e gli eventuali allegati. Selezionando “Predisponi notifica” l'utente dovrà indicare il CF del destinatario e l'oggetto della notifica. Successivamente dovrà caricare l'atto oggetto della notifica non perfezionata (in formato pdf o eml) accettando la “Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94”. Nello step successivo l'utente dovrà inserire le altre informazioni di corredo che comprovino la mancata notifica con altri mezzi, ovvero la relata di notifica in formato PDF e la ricevuta di mancata notifica in formato EML. Inoltre, potrà allegare ulteriori documenti relativi al contesto (massimo 3 file). La nota informativa precisa che durante la predisposizione di una nuova notifica ciascun file dovrà avere una dimensione massima di 10 MB. Nell'ultimo step verrà visualizzato un riepilogo delle informazioni inserite e sarà possibile confermare la creazione della notifica. Una volta confermato verrà visualizzato l'esito dell'operazione con anche l'indicazione del numero di protocollo associato alla notifica creata. Si precisa che il numero di protocollo è un identificativo univoco all'interno del Portale. Come detto, sarà, inoltre, presente la sezione “Notifiche predisposte e certificazioni” dove l'utente potrà consultare le notifiche da lui inserite tramite la funzionalità descritta sopra “Predisponi notifica”. L'utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (campo obbligatorio) e/o codice fiscale del destinatario (campo opzionale), numero protocollo (campo opzionale), oggetto notifica (campo opzionale). Nella griglia dei risultatati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), il codice fiscale del destinatario, la data di inserimento, l'oggetto della notifica, oltre a scaricare l'atto da notificare e gli eventuali allegati. Inoltre, nell'ultima colonna “Certificazione” potrà scaricare la certificazione firmata dell'avvenuta "notifica" che, in seguito, potrà allegare all'atto di deposito telematico per l'iscrizione della causa. La certificazione firmata verrà generata automaticamente dal sistema trascorsi dieci giorni dalla data di inserimento della stessa. La nota della DGSIA in oggetto informa che il numero dei giorni ed il certificato utilizzato per la firma saranno configurabili all'interno della macchina. |