La procedura di mediazione facoltativa sospende la decadenza per l'azione di reintegrazione

La Redazione
19 Novembre 2024

In una controversia avente ad oggetto un'azione di reintegrazione, il convenuto eccepisce la decadenza dal diritto con conseguente inammissibilità del ricorso per essere decorso il termine annuale previsto all'art. 1168 c.c., non considerando il tentativo di mediazione facoltativa promosso dall'attore prima della causa

Il termine annuale ex art. 1168 c.c. deve ritenersi sospeso per tutta la durata del procedimento di mediazione, in ragione di quanto dispone l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010, secondo cui «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta […]». Tale disposizione vale non solo per la mediazione obbligatoria, ma anche per la mediazione facoltativa, poiché altrimenti non si produrrebbe l'effetto voluto dal legislatore di «deflazionare il più possibile il contenzioso giurisdizionale incoraggiando il ricorso a forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie, che verrebbe invece scoraggiato ove chi intendesse esperire un tentativo di mediazione facoltativa sapesse che esso non è idoneo a sospendere in alcun modo eventuali termini di prescrizione o decadenza» (cfr. Trib. Perugia, sez. II, 2 marzo 2016). Quindi, nel caso di specie, la decadenza ex art. 1168 c.c. è stata dunque impedita.

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