Decreto correttivo: le rilevanti novità apportate al procedimento monitorio

20 Novembre 2024

Continuano gli approfondimenti sul d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (c.d. Decreto correttivo alla riforma Cartabia): oggi l'analisi si concentra sulle rilevanti novità apportate al procedimento monitorio. Scopriamole insieme in questo articolo!

Premessa

Il Decreto correttivo della riforma del processo civile è intervenuto anche sul procedimento monitorio, sia apportando mere modifiche di coordinamento normativo rispetto al procedimento telematico sia adeguando le previsioni ormai desuete in tema di scritture contabili e fatture ai nuovi strumenti telematici ed informatici con cui sono le stesse sono attualmente formate e tenute dagli imprenditori.

Le novità più importanti introdotte dalla novella con riferimento alla fase di opposizione sono relative alla concessione della provvisoria esecuzione, essendo stata introdotta la possibilità per il creditore opposto di chiedere, se ricorrono ragioni di urgenza, che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione.

Tutte le novità legislative si applicheranno anche ai procedimenti in corso introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Le modifiche all'art. 634 c.p.c.

Il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto sull'art. 634 c.p.c. allo scopo di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti.

Il secondo comma della norma, che prevede che le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, è stato aggiornato alla luce dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, che hanno visto scomparire le scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico e, con esse, gli obblighi di bollatura e vidimazione.

Il legislatore ha, pertanto, espunto dalla norma la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di tali adempimenti: le scritture contabili previste dalle leggi tributarie vengono totalmente equiparate a quelle previste dagli artt. 2214 ss. c.c. e si richiede che tanto le une quanto le altre siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

È stato inoltre aggiunto un ulteriore periodo al secondo comma dell'articolo, al fine di prevedere che costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.

La modifica scaturisce dal fatto che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono esonerati dall'obbligo di tenere i registri fatture e parte della giurisprudenza non concedeva, in mancanza di una previsione testuale, decreti ingiuntivi per crediti fondati su fattura elettronica, in mancanza delle scritture contabili menzionate.

La novella prevede, quindi, che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici «copie informatiche di documenti informatici» bensì «duplicati informatici», assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle Entrate.

I correttivi all'art. 638 c.p.c.

Il legislatore della novella ha previsto, accanto alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale (art. 638, comma 1, c.p.c.).

Coerentemente, nel secondo comma dell'art. 638 c.p.c. è stato previsto che, in difetto di tali indicazioni, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte mediante deposito in cancelleria (secondo quanto previsto dalle disposizioni già vigenti), ma che debba prevalere la disciplina in materia di notificazioni tramite PEC prevista dall'art. 149-bis c.p.c.

Sono stati inoltre eliminati i riferimenti, ormai superati, al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.

Le novità relative al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo

Il Decreto correttivo della riforma del processo civile è intervenuto sull'art. 645 c.p.c., sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», alla luce del fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso.

Al contempo, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici, prevedendo che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro.

Al secondo comma, inoltre, è aggiornato il riferimento all'art. 163-bis, comma 2 c.p.c. piuttosto che al terzo, coordinando così la norma con l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'art. 163-bis c.p.c. disposta dal d.lgs. n. 149/2022.

Le novità più importanti introdotte dalla novella con riferimento alla fase di opposizione, tuttavia, sono relative alla concessione della provvisoria esecuzione.

Il legislatore ha deciso di intervenire sull'art. 648 c.p.c. al fine di scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore potesse agire esecutivamente per il recupero del credito.

In particolare, la norma dispone che di regola il giudice deve provvedere sull'istanza alla prima udienza: la previsione era stata introdotta dall'art. 73, comma 1, lett. b), d.l. n. 69/2013 con finalità acceleratorie, allo scopo di evitare che la decisione fosse procrastinata e differita alle fasi successive del procedimento. Tale previsione era, tuttavia, stata letta da parte della giurisprudenza come un impedimento a che il giudice potesse provvedere in una fase anteriore alla prima udienza di trattazione sulla istanza di provvisoria esecuzione.

Udienza che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, è ad oggi destinata a svolgersi non prima di sei mesi dall'emissione del decreto ingiuntivo.

Proprio in ragione del sensibile allungamento dei tempi della prima udienza conseguente alla riforma del d.lgs. n. 149/2022, alcuni giudici di merito avevano ritenuto possibile, ancorché non previsto dal nuovo rito, la fissazione da parte del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, titolare del potere di direzione del procedimento, di un'apposita udienza in data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti per valutare l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, del decreto monitorio e nella fissata udienza decidere su di essa (cfr. Trib. Reggio Calabria, sez. II, 12 giugno 2024; Trib. Bologna, sez. II, 10 maggio 2024; Trib. Bologna, sez. II, 21 settembre 2023).

Si è pertanto deciso di prevedere espressamente, mediante l'inserimento nell'art. 648 c.p.c. di un nuovo terzo comma, che il creditore opposto possa sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l'ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell'istanza.

Il giudice solleciterà quindi il contraddittorio delle parti sul punto e provvederà con ordinanza non impugnabile.

Da ultimo, deve segnalarsi l'intervento di coordinamento apportato al primo comma dell'art. 654 c.p.c. mediante l'elisione del riferimento alla stesura del decreto che dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al decreto stesso, onde coordinare la norma con le disposizioni sul processo civile telematico.

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