La ricerca telematica dei beni da pignorare dello scomparso
20 Novembre 2024
L'istituto del curatore speciale dello scomparso (art. 48 c.c.) ha lo scopo di approntare gli strumenti necessari alla conservazione del patrimonio dello stesso, determinandosi, con la scomparsa, una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici a lui facenti capo. A differenza dell'assenza o della morte presunta, non vi è alcuna immissione degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso: «L'obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli art. 48 ss. c.c., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.» (Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2005, n. 1253). L'istituto serve non solo a tutelare il patrimonio dello scomparso ma anche a tutelare le legittime aspettative dei terzi, colpiti negativamente dal fatto della scomparsa. Infatti, nei confronti del curatore speciale si potrà instaurare un regolare e valido rapporto processuale, tuttavia la nomina del curatore speciale non produce, di per sé, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto scomparso o sulla sua capacità processuale. In sostanza, il curatore speciale assume la funzione di rappresentante dello scomparso; prova ne è che lo stesso art. 48 c.c., al secondo comma, stabilisce che non si fa luogo alla nomina del curatore speciale se vi sia un legale rappresentante del soggetto scomparso. Ancora, si deve osservare che ove la nomina del curatore speciale non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, la domanda giudiziale sarà legittimamente proposta nei confronti dello scomparso stesso: «La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c.c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento.» (Cass. civ., sez. II, 4 luglio 1991, n.7364). Ed ancora: «La scomparsa non produce di per sé conseguenze sulla capacità processuale della persona, per cui - se non è stato nominato un curatore e questi non ha comunicato la nomina a colui che agisce - la citazione deve essere diretta e notificata allo scomparso» (Cass. civ., sez. I, 19 aprile 1983, n.2672). Pertanto, a differenza di quanto si verifica nel caso di assenza o di morte presunta, la scomparsa non incide sulla capacità o sugli status del soggetto e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo. A questo punto e date le premesse qui esposte, la scomparsa non muterà in alcun modo lo status giuridico dello scomparso tanto che si deve ritenere che la residenza, il domicilio o la dimora processualmente rilevanti, anche ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., si debbano ritenere quelle dello scomparso e non quelle del curatore. |