Danno da perdita di chance: l’incarico di mediazione è sufficiente per provare il danno?
21 Novembre 2024
Non essendo stata fornita alcuna prova liberatoria che il danno derivi da caso fortuito (evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa) ritiene il Tribunale adito, nel caso specifico, di attribuire sulla scorta delle risultanze peritali, pari responsabilità del committente e dell'appaltatore nella causazione del danno (artt. 2051 e 2043 c.c.). In relazione al quantum del risarcimento, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2015, n. 21170; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376). La dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance̶ che deve essere attuale ed effettiva ̶ costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento: è, così, necessario «provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita» (Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 1996 n. 10748). Nel caso di specie parte attrice ha allegato l'incarico di mediazione all'agenzia immobiliare per la locazione dei locali commerciali che rappresenta il presupposto per provare il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita dei convenuti. Tuttavia, in ragione della embrionale progressione del fatto, va tenuto in debito conto che l'affidamento di un incarico di mediazione non può ritenersi equivalente o quanto meno antecedente prossimo di una trattativa negoziale. Per il Tribunale non risulta pertanto possibile individuare un termine di decorrenza al danno da occasione mancata causalmente riconducibile alla indisponibilità dei locali commerciali. |