Decreto correttivo: Panoramica generale sulle modifiche apportate al rito unico in materia familiare
21 Novembre 2024
Premessa L'art. 1, comma 3, l. n. 206/2021 aveva previsto la possibilità di adottare dei decreti legislativi idonei ad integrare e correggere le norme della c.d. Riforma Cartabia. Il Legislatore, anche alla luce del fervore dottrinale e giurisprudenziale suscitato dalle nuove norme processuali, ha accolto l'invito del legislatore delegante tanto che, in data 11 novembre 2024, è stato pubblicato, dopo un lungo iter parlamentare ed una significativa attesa da parte degli studiosi, sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». Il d.lgs. n. 164/2024 incide anche sul rito unico in materia familiare e personale (cfr. artt. 473-bis ss. c.p.c.), limitandosi a risolvere alcune delle difficoltà interpretative ed applicative emerse nei primi mesi di applicazione del nuovo rito, senza alterare l'impianto complessivo della c.d. Riforma Cartabia. L'obiettivo del presente lavoro è quello di fornire una panoramica delle novità introdotte in materia familiare e minorile. Modifiche all'art. 38 disp. att. c.c. L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 164/2024 interviene sull'art. 38 disp. att. c.c. L'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), volendo adeguare l'art. 38, comma 2, disp. att. c.c. all'abrogazione dell'art. 709-ter c.p.c., ha sostituito i riferimenti alla norma processuale abrogata con la locuzione «procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze e violazioni». In particolare, si prevede che all'art. 38, comma 2, disp. att. c.c. le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile», utilizzate nel primo periodo, vengano sostituite dalla locuzione «per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni», mentre le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile», utilizzate nel secondo periodo, vengano sostituite dalla locuzione «per l'irrogazione delle sanzioni». Tuttavia, la locuzione utilizzata dalla c.d. Riforma Cartabia risultava imprecisa nella misura in cui l'art. 709-ter c.p.c. è stato sostituito dagli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., e ciò rendeva l'art. 38 disp. att. c.c. di difficile interpretazione nella misura in cui veniva lasciato all'interprete il compito di verificare quali condotte descritte dagli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. fossero ricomprese nella locuzione «procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze e violazioni». Il d.lgs. n. 164/2024, intervenendo sul punto, risolve il dubbio interpretativo: da un lato, viene prevista che la locuzione «procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze e violazioni» venga sostituita con il richiamo ai «procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39» e la perifrasi, utilizzata dall'art. 38, comma 2, secondo periodo, disp. att. c.c., «autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni», venga sostituita con «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.». Le modifiche della disciplina processuale Le modifiche sostanziali Innanzitutto, l'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 164/2024, attraverso l'introduzione dell'art. 70, comma 1, n. 3-bis, c.p.c., prevede che il pubblico ministero debba intervenire, a pena di nullità, nelle cause in cui devono essere assunti provvedimenti relativi ai figli minori. Con riferimento al rito unico in materia familiare, l'art. 3, comma 6, lett. a), d.lgs. 31 n. 164/2024 modifica l'art. 473-bis c.p.c. In primo luogo, specifica l'ambito applicativo del nuovo rito unico in materia familiare e personale, precisando:
In secondo luogo, viene introdotta la disciplina del mutamento del rito (cfr. artt. 473-bis, comma 3-5, c.p.c.): laddove uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale venga promosso in forme diverse, l'Autorità Giudiziaria procedente ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di comparizione delle parti regolata dall'art. 473-bis.21 c.p.c., assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, l'Autorità Giudiziaria procedente, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto. La modifica normativa risponde all'esigenza di evitare che la non corretta scelta del rito processuale possa comportare una pronunzia in rito, costringendo la parte ricorrente ad introdurre nuovamente la medesima domanda. La ratio dell'intento normativo deve essere individuata nella volontà di garantire una maggiore contrazione dei tempi processuali come dimostra anche il fatto che i provvedimenti di mutamento del rito dovranno essere assunti entro la prima udienza e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda di producano secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate prima del mutamento stesso. La sostanziale riscrittura dell'art. 473-bis c.p.c. ha comportato anche un aggiustamento della rubrica della norma che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024, sarà «Ambito di applicazione. Mutamento del rito». L'art. 3, comma 6, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 164/2024, introduce l'art. 473-bis.14, comma 7, c.p.c. che consente, in sede di pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, all'Autorità Giudiziaria procedente, in caso di urgenza, di ridurre fino alla metà i termini per la costituzione del convenuto e per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. L'art. 3, comma 6, lett. c), d.lgs. n. 164/2024, interviene anche sulla disciplina dei provvedimenti indifferibili ed urgenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. In primo luogo, si chiarisce, attraverso la modifica dell'art. 473-bis.15, comma 1, secondo periodo, c.p.c., che l'udienza successiva al provvedimento indifferibile assunto inaudita altera parte debba essere fissata avanti al Giudice che ha emesso il provvedimento e, dunque, avanti al Presidente o al Giudice delegato (cfr. art. 3, comma 6, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 164/2024). Tale precisazione normativa consente di chiarire, superando un dubbio interpretativo, che l'udienza ove si discute della conferma, della modifica o della revoca del provvedimento indifferibile assunto inaudita altera parte non debba essere celebrata avanti al collegio giudicante. In secondo luogo, l'art. 3, comma 6, lett. c), n. 2), d.lgs. n. 164/2024, introduce l'art. 473-bis.15, comma 2, c.p.c. il quale – apparentemente risolvendo il problema della reclamabilità – prevede che l'ordinanza con cui il Giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati inaudita altera parte sia reclamabile solo unitamente ai provvedimenti provvisori emessi ad esito della prima udienza di comparizione (cfr. art. 473-bis.22 c.p.c.) e, dunque, con il reclamo previsto dall'art. 473-bis.24 c.p.c. L'art. 3, comma 6, lett. f), d.lgs. n. 164/2024, modificando l'art. 473-bis.34, comma 4, c.p.c., prevede che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'Appello siano reclamabili nei limiti di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., e che il reclamo debba essere proposto alla medesima Corte d'Appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell'ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Corte d'Appello più vicina, individuata – con un inedito criterio – tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima, tra i capoluoghi dei distretti. Il art. 3, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 164/2024 interviene sull'art. 473-bis.38, comma 1, c.p.c., precisando che la competenza per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale deve essere determinata alla luce di quanto prevede l'art. 473-bis.38, comma 1, c.p.c. se pende tra le parti un procedimento avente ad oggetto la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale. Pertanto, per «procedimento in corso» si intende, non solo il procedimento nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione, ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il fine perseguito dal Legislatore è quello di ottenere, nell'interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice. Inoltre, si precisa – attraverso l'integrazione dell'art. 473-bis.38, comma 7, c.p.c. – che l'opposizione avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 473-bis.38 c.p.c. deve essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla pronunzia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Con riferimento, invece, ai provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, si chiarisce che la competenza per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. spetta al giudice del procedimento in corso (cfr. art. 473-bis.39, comma 1, c.p.c., così come modificato dall'art. 3, comma 6, lett. h), d.lgs. n. 164/2024 e, nel caso in cui non risulti pendente alcun procedimento, la domanda dovrà essere introdotta nelle forme – e secondo le regole di competenza dettate in via generale – previste dall'art. 473-bis.12 c.p.c. (cfr. art. 473-bis.38, comma 2-bis, c.p.c. così come modificato dall'art. 3, comma 6, lett. h), d.lgs. n. 164/2024). L'art. 3, comma 6, lett. i), d.lgs. n. 164/2024, interviene sulla disciplina dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, precisando che in mancanza di figli minori la competenza possa essere determinata, non solo facendo riferimento alla residenza, ma anche al domicilio dell'attore (cfr. art. 473-bis.47, comma 1, c.p.c.). Inoltre, viene introdotto l'art. 473-bis.47, comma 2, c.p.c. in forza del quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci, accorpando nella disciplina processuale quanto previsto dall'art. 5, comma 5, l. n. 898/1970 (che viene contestualmente abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 164/2024). Si prevede, infine, una modifica della rubrica dell'art. 473-bis.47 c.p.c.: da «Competenza» si passa, alla più precisa, «Competenza per territorio e poteri del pubblico ministero». Da ultimo, il d.lgs. n. 164/2024 interviene sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Innanzitutto, l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 164/2024 abroga gli artt. 342-bise 342-ter c.c., facendo venire meno un difetto di coordinamento, posto che la c.d. Riforma Cartabia aveva sostituito la disciplina contenuta nel Codice civile con gli artt. 473-bis.69 - 473-bis.71 c.p.c., senza però espungere dall'ordinamento la disciplina codicistica. Viene introdotto l'art. 473-bis.71, comma 6, c.p.c., in forza del quale, quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto un procedimento di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile o di regolamentazione della responsabilità genitoriale, la domanda si propone al Giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'art. 473-bis.70 c.p.c. (art. 3, comma 6, lett. p), d.lgs. n. 164/2024). Inoltre, viene introdotto l'art. 473-bis.72 c.p.c. – rubricato «Pericolo determinato da altri familiari» – secondo cui la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari si applica, in quanto compatibile, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso, l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole (art. 3, comma 6, lett. q), d.lgs. n. 164/2024). Entrambe le modifiche rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione e coordinamento nella misura in cui incorporano all'interno del codice di rito quanto previsto dall'art. 5, l. n. 154/2001, che vengono contestualmente abrogate (art. 6, comma 5, d.lgs. n. 164/2024). Da ultimo, l'art. 5 d.lgs. n. 164/2024 apporta una modifica all'art. 387-bis c.p. nella misura in cui sostituisce il riferimento all'art. 342-ter, comma 1, c.c. con il riferimento all'art. 473-bis.70, comma 1, c.p.c. di uguale contenuto rispetto alla disciplina del codice civile contestualmente abrogata e l'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 164/2024 modifica l'art. 7, l. n. 154/2001, in tema di esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, sostituendo il all'art. 342-ter c.c. con il riferimento all'art. 473-bis.70 c.p.c. Le modifiche formali e di coordinamento L'art. 3, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 164/2024 modifica, all'art. 473-bis.14, comma 2, c.p.c., la dicitura «malato di mente» con la più corretta – e meno valutativa – espressione «persona con disabilità psichica». L'art. 3, comma 6, lett. d), d.lgs. n. 164/2024 interviene sull'art. 473-bis.19 c.p.c. precisando – attraverso l'introduzione del riferimento all'art. 473-bis.16 c.p.c. – che il sistema di decadenze previsto dal rito unito in materia familiare e personale si applica anche al convenuto. Anche la modifica apportata dall'art. 3, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 164/2024 all'art. 473-bis.24 c.p.c. si risolve in una differente formulazione della norma che, però, non modifica nella sostanza la disciplina attualmente vigente, ma si limita a chiarire che il reclamo relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, non si differenzia, per natura e contenuto, dal reclamo proposto avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. Resta immutata la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti di reclamo solo nelle ipotesi in cui il gravame ha riguardato i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. L'art. 3, comma 6, lett. l), d.lgs. n. 164/2024, precisa che le produzioni documentali previste dall'art. 473-bis.48 c.p.c. non riguardano i procedimenti su domanda congiunta disciplinati dall'art. 473-bis.51 c.p.c. L'art. 3, comma 6, lett. m), d.lgs. n. 164/2024 corregge due errori formali contenuti nell'art. 473-bis.51 c.p.c.: si sostituisce il rinvio ai numeri dell'art. 473-bis.12, comma 1, c.p.c. – richiamando, però, l'intero comma 1 dell'art. 473-bis.12 c.p.c., in modo che anche la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei documenti che la parte offre in comunicazione, prima esclusi dal richiamo, siano elementi che devono essere contenuti anche nell'atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta – e l'errato riferimento all'art. 473-bis.13, comma 3, c.p.c. Infine, si sostituisce il riferimento alla Pretura contenuto nell'art. 473-bis.65 c.p.c. con il corretto richiamo al Tribunale (cfr. art. 3, comma 6, lett. n), d.lgs. n. 164/2024) e vengono abrogati gli artt. 473-bis.67 e 473-bis.68 c.p.c. in quanto riferiti all'istituto del patrimonio familiare abrogato nel 1975 (cfr. art. 3, comma 6, lett. o), d.lgs. n. 164/2024). Gli ulteriori interventi normativi Il d.lgs. n. 164/2024 introduce alcune modifiche anche alle norme di attuazione del codice di procedura civile ed alle leggi speciali rilevanti in materia familiare. In particolare:
Le disposizioni transitorie Il d.lgs. n. 164/2024 entrerà in vigore in data 26 novembre 2024. L'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164/2024 precisa che, salvo non sia diversamente previsto, le disposizioni correttive ed integrative contenute nel d.lgs. n. 164/2024 si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Occorre, tuttavia, precisare che, da un lato, le specifiche tecniche previste dall'art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 164/2024, in relazione alla modalità informatiche non cui dovrà essere tenuto l'elenco dei mediatori, saranno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali (art. 7, comma 5, d.lgs. n. 164/2024) e, dall'altro lato, fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), gli artt. 4, commi 4, 5 e 5-quater, nonché 5-bis l. n. 184/1983 si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 7, l. n. 184/1983 si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 164/2024). |