La giurisdizione è del giudice ordinario se la clausola arbitrale prevede solo la facoltà di adire l'arbitro

La Redazione
21 Novembre 2024

Il giudice di merito esamina l'eccezione del convenuto che invoca l'improcedibilità della domanda in giudizio per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in forza di una clausola contrattuale che prevede la «facoltà» di risolvere la controversia mediante arbitrato irrituale

Il giudice di merito ha dichiarato la propria giurisdizione e non la giurisdizione arbitrale, rigettando così l'eccezione dell'opponente, formulata sul presupposto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto stipulato tra le parti. Infatti, in tema di arbitrato «il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808-quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti» (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 settembre 2018 n. 22490). Nel caso di specie, dato che la clausola compromissoria contrattuale riconosceva esplicitamente alle parti la «facoltà» di richiedere all'Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con arbitrato irrituale, la parte opposta ben poteva scegliere di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, la domanda è proponibile.

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