DDL del Codice della Strada: quali sono le novità?
21 Novembre 2024
Dopo oltre un anno di attesa, il Senato ha definitivamente approvato il DDL del Governo rubricato «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», che si propone il compito di riordinare e modificare il cd. Codice della Strada. Sostanzialmente, il DDL applica una stretta ferrea concentrandosi su chi guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Vediamo insieme le principali novità, soprattutto in tema di responsabilità. Sanzioni per chi guida sotto l'effetto dell'alcol Tolleranza zero per chi è già stato condannato per reati di guida in stato di ebrezza: all'art. 186 cds, infatti, il DDL aggiunge un nuovo comma, che impone per i soggetti già condannati l'apposizione sulla patente di due codici unionali.
La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale; in più, le sanzioni sono raddoppiate se il dispositivo alcolock viene alterato o manomesso. Addio al nesso causale tra assunzione di stupefacenti e alterazione psico-fisica L'art. 187 cds è uno degli articoli più toccati dal DDL: infatti, al fine di superare il difficile accertamento del nesso causale tra assunzione delle sostanze stupefacenti e eventuale alterazione psico-fisica, il DDL taglia la testa al toro, sopprimendo il riferimento all'«alterazione psico-fisica» e punendo l'atto di mettersi alla guida «dopo» l'assunzione di stupefacenti. Le autorità di polizia stradale possono ora, direttamente sul posto di controllo stradale, richiedere un campione di liquido salivare dai conducenti, nonché possono sospendere precauzionalmente la patente per un massimo di 10 giorni in attesa dei risultati dei test tossicologici, quando l'esito immediato non sia disponibile ma la prova preliminare sia positiva. Se non è possibile effettuare i test ma la prova preliminare è positiva, l'autorità può impedire immediatamente al conducente di proseguire la guida. Inoltre, in base alla prova preliminare positiva, il prefetto può ordinare al conducente di sottoporsi a una visita medica entro 60 giorni per valutare la idoneità alla guida, sospendendo la patente fino al superamento dei test. Se la commissione medica giudica il conducente non idoneo alla guida, la patente è revocata con un periodo di inibizione di almeno 3 anni per richiederne una nuova. Infine, per monitorare nel tempo i conducenti con precedenti di guida sotto l'effetto di droghe, la validità della patente sarà limitata a 1 anno alla prima visita medica, a 3 anni alla seconda e a 5 anni dalla terza in poi. In caso di rifiuto di test tossicologici, il prefetto può sospendere cautelativamente la patente fino alla revisione dell'esame. Abbandono di animali L'abbandono di animali «su strada o nelle sue pertinenze» diventa un'aggravante che può condurre alla sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni. Assicurazione per i monopattini elettrici Per i monopattini il DDL prevede il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h per i monopattini, nonché gli obblighi di targa, casco e assicurazione. Il testo, infatti prevede che: «I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ». Modifiche all'art. all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 L'art. 10 del DDL, rubricato «Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico» modifica l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, inserendo dopo il comma 2 il seguente: «Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale, registrati nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione, l'accesso alla quale è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 ». Limiti di velocità Il DDL modifica l'art. 142 cds prevedendo che coloro che eccedono i limiti massimi di velocità da 10 a 40 km/h sono soggetti a una multa tra 173 e 694 euro. Se tale violazione avviene in un'area urbana e si ripete almeno due volte entro un anno, la sanzione varia tra 220 e 880 euro, accompagnata da una sospensione della patente che va dai 15 ai 30 giorni. |