Omologa forzosa negli ADR e cessione dell’azienda in esercizio
21 Novembre 2024
L'Amministrazione finanziaria ha dapprima contestato la sussistenza del requisito per l'omologa “forzosa” consistente nel fatto che gli accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio. In particolare, l'Ade ha evidenziato come il piano presentato dalla debitrice fosse fondato dapprima sull'affitto dell'azienda in esercizio ad altra società del gruppo e, quindi, sulla cessione a titolo definitivo. Di seguito, riassunte, le considerazioni del Tribunale sul punto: “In tema di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, è ben possibile che il requisito di ammissibilità dell'omologa costituito dal fatto che gli accordi non debbano avere carattere meramente liquidatorio possa essere garantito sia direttamente che indirettamente e, in quest'ultimo caso, sia mediante l'affitto che mediante la cessione dell'azienda in esercizio. Ciò, del resto, si ricava dal sistema delineato dal codice della crisi e, in particolare, dall'art. 84, comma 2, c.c.i.i.”. Ade ha poi evidenziato che gli accordi raggiunti dalla ricorrente incidono sul credito oggetto di accordo di ristrutturazione con una percentuale (4,43% del debito complessivamente dichiarato) non significativa, e che dunque la procedura sarebbe funzionale al solo scopo della falcidia del credito erariale al di fuori delle ipotesi di legge. Anche su questo punto, possono riassumersi così le considerazioni del Tribunale: “Il legislatore non ha posto un limite inferiore (percentuale o in termini assoluti) all'ammontare dei creditori con cui il debitore deve raggiungere un accordo. L'organo giudicante non può dunque introdurre un limite (inferiore) alla percentuale degli altri creditori con cui la ricorrente deve raggiungere un accordo. Limite che, peraltro, in assenza di indicazioni legislative, non sarebbe meramente discrezionale, ma addirittura arbitrario, in quanto neanche sussistono parametri legislativi cui ancorare un'eventuale soglia inferiore. Ciò, ovviamente, salva l'ipotesi in cui i creditori con cui la ricorrente ha raggiunto un accordo non siano talmente esigui da palesare l'abuso dello strumento degli accordi di ristrutturazione, al solo fine, appunto, di ottenere la falcidia del credito erariale al di fuori dei casi di legge”. |