L’accesso al concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato dal Registro
25 Novembre 2024
Nel caso in esame, emerge che la debitoria è caratterizzata, per la quasi totalità, da quella rinveniente dall’attività imprenditoriale svolta dal debitore, in particolare, dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo agrario, ipotecario, per l’acquisto di fondi rustici utili all’esercizio dell’attività agricola, ormai cessata con cancellazione dal Registro delle Imprese. Il Tribunale precisa, sul punto, che le recenti pronunce di merito si sono espresse favorevolmente sulla possibilità per l’imprenditore individuale cessato di accedere alla procedura di concordato minore. Invero, tali pronunce hanno sottolineato la diversità di modalità e di effetti tra l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione dell’impresa collettiva e la cancellazione dal medesimo Registro dell’imprenditore individuale, il quale ultimo «qualora ponga fine alla propria attività, sopravvive alla cessazione della stessa. Tale circostanza non risulta ostativa all’apertura della procedura di concordato minore» (cfr. Trib. Bologna 21 febbraio 2023; Trib. Mantova 22 febbraio 2024; Trib. Ancona 11 gennaio 2023). |