Se l’attore non dà concreto impulso alla negoziazione assistita, il giudizio è improcedibile

La Redazione
26 Novembre 2024

Il giudice di merito affronta il caso in cui l'attore ha inviato l'invito alla negoziazione assistita (condizione di procedibilità del giudizio) a controparte, ma non ha concretamente fatto alcunché affinché la negoziazione assistita venisse avviata e andasse in porto. Pertanto, il convenuto eccepisce l'improcedibilità del giudizio

Per le domande di condanna a qualsiasi titolo fino ai 50.000 euro, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità.

Nel caso di specie, l'attore sì ha inviato l'invito alla negoziazione assistita a controparte (invito cui la resistente ha peraltro aderito), ma poi è rimasto del tutto inerte, senza procedere a porre in essere quegli atti di impulso necessari a svolgere effettivamente il tentativo di conciliazione tra le parti, ossia a stipulare la convenzione per avviare il tentativo di negoziazione. Ritenere assolto il tentativo di negoziazione mediante tale condotta significherebbe vanificare la ratio della normativa, che persegue uno scopo deflattivo delle azioni dinanzi al Tribunale. Quindi, il giudizio è improcedibile, per mancato assolvimento effettivo del tentativo di conciliazione

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.