Se l’attore non dà concreto impulso alla negoziazione assistita, il giudizio è improcedibile
26 Novembre 2024
Per le domande di condanna a qualsiasi titolo fino ai 50.000 euro, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità. Nel caso di specie, l'attore sì ha inviato l'invito alla negoziazione assistita a controparte (invito cui la resistente ha peraltro aderito), ma poi è rimasto del tutto inerte, senza procedere a porre in essere quegli atti di impulso necessari a svolgere effettivamente il tentativo di conciliazione tra le parti, ossia a stipulare la convenzione per avviare il tentativo di negoziazione. Ritenere assolto il tentativo di negoziazione mediante tale condotta significherebbe vanificare la ratio della normativa, che persegue uno scopo deflattivo delle azioni dinanzi al Tribunale. Quindi, il giudizio è improcedibile, per mancato assolvimento effettivo del tentativo di conciliazione |