Assemblea condominiale: è valida la convocazione tramite Whatsapp?

La Redazione
27 Novembre 2024

Non può ritenersi valida la convocazione assembleare avvenuta mediante WhatsApp, anche nelle ipotesi di autoconvocazione da parte dei condomini stessi per la nomina del nuovo amministratore. Lo ha chiarito il Tribunale di Avellino, il quale ha ricordato che l'art. 66 disp. att. c.c. stabilisce le forme tassative tramite cui l'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza degli aventi diritto.

La controversia in esame nasceva dall'impugnazione di una delibera condominiale da parte di un condomino che contestava di non essere stato convocato alla relativa assemblea straordinaria per la nomina del nuovo amministratore.

Si costituiva in giudizio il condominio, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando che i condomini avevano proceduto legittimamente all'autoconvocazione dell'assemblea attraverso il modulo predisposto e consegnato a uno di loro dall'amministratore dimissionario. Il destinatario di tale modulo aveva provveduto, poi, ad inoltrarlo a tutti gli altri condomini tramite WhatsApp.

Il Tribunale ha preliminarmente sottolineato che l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere notificato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'incontro per consentire agli stessi di partecipare consapevolmente alla discussione.  Tale avviso - ha continuato il giudice - deve essere comunicato tramite le seguenti modalità tassative: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.  Rispetto al caso di specie, dunque, è stato stabilito che le comunicazioni via WhatsApp si devono considerare informali e di natura meramente preparatoria, non idonee a determinare una valida convocazione dell'assemblea condominiale.

Il Tribunale di Avellino ha, infine, chiarito che la regolare comunicazione a tutti gli aventi diritto è fondamentale per la costituzione dell'assemblea e che l'omissione della convocazione è causa di annullabilità delle decisioni prese dall'assemblea stessa.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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