La Corte ancora sul “requisito oggettivo” per l’esdebitazione
26 Novembre 2024
La Corte ricorda come, alla stregua degli approdi nomofilattici in tema di esdebitazione (cfr. Cass., 27 marzo 2018, n. 7550, 14 giugno 2018, n. 15586, 30 luglio 2020, n. 16263, 12 maggio 2022, n. 15246, 30 maggio 2024, n. 15155 e, da ultimo, Cass., 18 luglio 2024, n. 19893), l'art. 142 comma 2 l.fall. debba essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell'esdebitazione dev'essere concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali «non siano stati soddisfatti neppure in parte», e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”. Interpretando tale parziale soddisfazione secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoriscui – nel rispetto della normativa unionale – deve ispirarsi la norma interna, la Corte giunge a precisare quanto segue: «Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l. fall., che ospita il c.d. “requisito soggettivo” sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell'istituto (tanto da essere l'unico conservato nel c.c.i.i., che ha invece eliso proprio il “requisito oggettivo”)» Sottolinea la Corte che, tra “tutte le risultanze della procedura” di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest'ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma. Nel caso di specie, la Corte di cassazione censura la decisione resa dalla Corte d'appello la quale aveva giudicato “irrisorio” il soddisfacimento dei creditori nonostante fra gli stessi fossero stati distribuiti oltre 103.000 euro, serviti a coprire integralmente i crediti prededucibili e parzialmente (in percentuale variabili dal 54,67% allo 0,0003%) tutti gli altri crediti ammessi, mentre non ha tenuto conto del dato aggregato (da cui risultava il soddisfacimento in termini assoluti dell'8,17% dei crediti), del numero esiguo dei creditori e neppure della condotta del fallito. |